Le tolgono i buoni pasto durante lo smart working: dipendente fa causa e vince. Il datore ora deve pagare 3.600 euro di ticket arretrati
Prima i buoni pasto cancellati durante lo smart working, poi la modifica dell’orario di lavoro e infine, nel 2024, lo stop alla possibilità di continuare a lavorare da casa. È quello che è avvenuto a una donna che ha portato il suo datore di lavoro davanti al Tribunale di Trieste e ha avuto ragione su gran parte delle contestazioni. Il giudice del lavoro ha infatti disposto il pagamento di 3.600 euro di buoni pasto arretrati, il ripristino del precedente orario di lavoro e la possibilità di tornare allo smart working.
Lo stop ai buoni pasto
La vicenda parte da lontano: la donna era dipendente della società dal 1° gennaio 2008 e risulta inquadrata come assistente amministrativo-contabile. Fino al 2020, aveva lavorato in ufficio, ricevendo regolarmente i buoni pasto. Dal 2020 al 2022, durante il periodo di smart working, l’erogazione era invece stata interrotta.
Il Tribunale ha stabilito che la lavoratrice aveva diritto a riceverli anche durante il lavoro agile: la sentenza richiama il contratto collettivo, secondo cui il dipendente in smart working ha diritto al trattamento previsto per chi svolge «la medesima attività lavorativa in maniera tradizionale».
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Nel 2023 cambia anche l’orario
C’è poi un secondo motivo di scontro legale: quello legato all’orario di lavoro. Dal 2019 la dipendente aveva un’articolazione dell’orario che le permetteva di lavorare sette ore e dodici minuti al giorno, dal lunedì al venerdì, per complessive 36 ore settimanali. Dal 1° aprile 2023 la società aveva revocato questa organizzazione, giustificando questa decisione con la necessità di garantire «un miglioramento della qualità delle prestazioni e dei rapporti funzionali con gli altri uffici».
Per il giudice, però, questa spiegazione non era sufficiente. Nella sentenza si legge che «non è chiaro perché i rapporti tra uffici non potevano essere garantiti anche con altro orario». La revoca è stata quindi dichiarata illegittima e la società dovrà ripristinare l’articolazione oraria precedente.
Il no allo smart working nel 2024
L’ultimo capitolo della vicenda arriva nel febbraio 2024, quando la donna si vede negare anche la possibilità di continuare a lavorare in modalità agile. Anche in questo caso l’azienda aveva fatto riferimento alle esigenze di coordinamento tra gli uffici. Una motivazione che il Tribunale ha giudicato troppo generica. Secondo il giudice, infatti, non veniva spiegato «perché tale coordinamento richiedesse la presenza in ufficio e per quali attività e per quali uffici in particolare». La società dovrà quindi convocare la lavoratrice per predisporre e sottoscrivere un nuovo accordo di smart working.
Respinta invece la richiesta di un livello superiore
C’è un punto sul quale la dipendente non ha avuto ragione: quello relativo al riconoscimento di un inquadramento professionale superiore. La donna ha sostenuto davanti al giudice che le attività svolte negli anni comportassero responsabilità e autonomia maggiori rispetto al livello formalmente attribuito. Il Tribunale, però, le ha dato torto. Dalle testimonianze raccolte, scrive il giudice, «non è emerso che parte attrice abbia svolto ruoli di coordinamento o responsabilità» né che avesse «un’autonomia decisionale in compiti complessi e altamente variabili».

