Le mance dei clienti? Vanno tassate come lo stipendio. La Cassazione dà torto al portiere di un hotel in Costa Smeralda
Le mance lasciate dai clienti di un albergo ai dipendenti sono redditi da lavoro e, come tali devono essere tassate. E questo vale anche quando vengono consegnate direttamente nelle mani del lavoratore, senza passare dal datore di lavoro. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso di un capo portiere di un hotel di lusso in Costa Smeralda finito nel mirino dell’agenzia delle Entrate per alcune somme ricevute dai clienti. Con un’ordinanza pubblicata il 4 novembre 2026, i giudici della Cassazione hanno quindi confermato che le mance rientrano tra i redditi soggetti a imposizione fiscale.
Gli accertamenti del Fisco sulle mance ricevute in quattro anni
La storia risale a quasi vent’anni fa. Tra il 2005 e il 2008, un uomo assunto capo portiere in un hotel della Costa Smeralda aveva ricevuto delle mance dai clienti. Secondo l’agenzia delle Entrate, queste cifre dovevano essere dichiarate e assoggettate all’Irpef, esattamente come lo stipendio. Il Fisco aveva notificato al lavoratore quattro avvisi di accertamento, uno per ciascuna annualità, ma l’uomo li aveva contestati sostenendo che quelle somme non potessero essere considerate una componente della sua retribuzione.
A quel punto era arrivato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Sassari, che aveva respinto i ricorsi. Anche in secondo grado, davanti alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, il portiere aveva avuto torto. Secondo i giudici, infatti, le mance erano «in intimo collegamento con il lavoro svolto», perché era proprio il rapporto di lavoro con l’albergo a permettere al portiere di riceverle. Di conseguenza, dovevano essere considerate parte del reddito imponibile.
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La difesa: «I soldi arrivavano dai clienti, non dall’albergo»
Il dipendente non si era arreso e aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che le mance non venivano pagate dall’albergo, ma direttamente dai clienti, senza alcun intervento del datore di lavoro. Secondo la difesa «le mance vengono riscosse direttamente da soggetti terzi, senza alcuna relazione con il datore di lavoro il quale non determina, non riscuote e non interferisce sugli importi», si legge nell’ordinanza. La Cassazione ha però chiarito che on conta chi materialmente consegna il denaro, ma il motivo per cui il lavoratore lo riceve.
Perché secondo la Cassazione le mance devono essere tassate
Nell’ordinanza n. 28419/2026 la Suprema Corte chiarisce infatti che le somme ricevute in relazione all’attività lavorativa rientrano nella nozione di reddito da lavoro dipendente, anche quando provengono da persone diverse dal datore di lavoro. La Cassazione spiega inoltre che sono imponibili anche le somme «non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo affidamento». Il fatto che il denaro venga lasciato spontaneamente dai clienti, dunque, non basta a escluderne la tassazione.

