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Stalking su WhatsApp, per la Cassazione le telefonate tramite app sono «ancor più moleste» dei messaggi. Ecco perché

06 Novembre 2026 - 11:45 Francesca Milano
L'icona della app di Whtsapp su uno smartphone
Secondo i giudici, a differenza dei messaggi scritti, le telefonate raggiungono immediatamente la vittima, ovunque si trovi e a qualsiasi ora, rendendo le molestie ancora più invasive
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Anche le telefonate su WhatsApp, e non soltanto i messaggi, possono far scattare l’aggravante prevista per il reato di stalking commesso attraverso strumenti informatici o telematici. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 38857/2026 ha respinto il ricorso di un uomo condannato per aver perseguitato una ragazza con messaggi, chiamate e appostamenti. Secondo i giudici, non fa differenza che attraverso l’applicazione si invii un testo o si effettui una telefonata: in entrambi i casi si utilizza uno strumento telematico. Anzi, le chiamate possono risultare persino più invasive dei messaggi, perché vengono «immediatamente percepite dalla vittima, ovunque si trovi e in qualunque tempo».

Perché anche le chiamate WhatsApp sono stalking aggravato

La questione era stata sollevata dalla difesa di un uomo condannato dal Tribunale di Messina nel dicembre 2025, con sentenza poi confermata in appello nel giugno 2026. Secondo il suo legale, non sarebbe stato corretto applicare l’aggravante legata all’utilizzo di strumenti informatici perché i messaggi inviati su WhatsApp si sarebbero concentrati in una sola giornata. Le telefonate successive, invece, sarebbero state effettuate attraverso la rete telefonica tradizionale, pur utilizzando lo stesso smartphone.

La Cassazione ha respinto il ricorso e ne ha approfittato per chiarire che anche le chiamate effettuate attraverso WhatsApp rientrano nell’aggravante. La legge, spiegano i giudici, non distingue tra comunicazioni scritte e vocali, ma considera il mezzo utilizzato. «Il ricorso alla voce, anziché alla scrittura, non modifica, pertanto, la natura telematica del mezzo impiegato, né sottrae la condotta all’ambito applicativo della previsione circostanziale», si legge nella sentenza.

Una telefonata effettuata attraverso WhatsApp, insomma, non è equiparabile a una normale chiamata sulla rete telefonica. Anche se l’interlocuzione è la stessa, la comunicazione avviene attraverso Internet. Per stabilire se si applica l’aggravante, quindi, non conta il tipo di dispositivo utilizzato, ma la modalità con cui si entra in contatto con la vittima.

La Corte osserva inoltre che WhatsApp consente di raggiungere una persona attraverso più funzioni integrate nella stessa applicazione, rendendo le molestie particolarmente invasive. Il sistema viene definito «estremamente pervasivo» e i giudici sottolineano che le chiamate possono essere «ancor più moleste» dei messaggi, proprio perché arrivano direttamente alla vittima in qualsiasi momento.

Il caso della ragazza perseguitata: i numeri bloccati e le chiamate di notte

All’origine della sentenza c’è la vicenda di una ragazza che aveva ricevuto dall’uomo messaggi e telefonate ripetuti, anche durante la notte. Nonostante lei avesse bloccato il suo numero, l’uomo aveva continuato a cercarla attraverso utenze diverse. I giudici descrivono quei contatti come «innumerevoli e incessanti».

Le molestie non si erano limitate al telefono. L’uomo aveva cercato di avvicinarsi alla ragazza in diverse occasioni, anche sul luogo di lavoro e per strada, facendosi talvolta accompagnare dai figli, che secondo la ricostruzione dei giudici «lo coadiuvavano negli atteggiamenti molesti». La ragazza era stata costretta a cambiare numero telefonico e anche a modificare le proprie abitudini. non usciva più di casa se non accompagnata, aveva cominciato a soffrire di attacchi di panico e aveva intrapreso un percorso di terapia psicologica.

La difesa dell’uomo e la decisione della Cassazione

Secondo la difesa dell’imputato, quelle condotte non sarebbero state sufficienti a provocare un perdurante e grave stato d’ansia, ma avrebbero al massimo integrato il reato di molestia. Anche questa tesi è stata respinta. Per la Cassazione, le conseguenze subite dalla giovane dimostravano che non si era trattato di una semplice sensazione di fastidio, ma di un turbamento tale da compromettere la sua serenità e il suo equilibrio psicologico.

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