Decreto Agosto: dietrofront sulla proroga automatica dei contratti a termine

Il governo è intervenuto nuovamente sulla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato introducendo la possibilità di rinnovarli o prorogarli liberamente

Con il Decreto Legge n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) il legislatore ha messo nuovamente mano alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, così confermando ancora una volta che il contratto a termine è ormai divenuto il terreno d’elezione sul quale combattere battaglie politiche e cercare la composizione tra le spinte contrapposte dei vari schieramenti.


L’ultimo intervento in materia risaliva, infatti, a meno di un mese fa, quando il Parlamento – chiamato a convertire in legge il Decreto Rilancio (DL 34/2020) – aveva introdotto una proroga automatica obbligatoria dei contratti di lavoro a termine (così come di quelli di apprendistato e in somministrazione) per un periodo pari alla durata della sospensione dell’attività lavorativa per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.


L’iniziativa aveva suscitato reazioni fortemente critiche da parte di imprese e operatori del diritto, che ne avevano immediatamente denunciato la scarsa rispondenza alle esigenze del Paese e i profili di incostituzionalità. Con un colpo di spugna, quindi, il Decreto Agosto ha eliminato la previsione che, con effetto dal 14 agosto scorso, termina la propria parabola.

Gli effetti della nuova disciplina

Ma che succede ai contratti già prorogati nel breve periodo di vigore della norma? L’abrogazione non è retroattiva, e quindi i contratti scaduti tra il 19 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio) e il 14 agosto proseguiranno fino alla data di scadenza della proroga automatica. Dal 15 agosto, invece, niente più proroghe automatiche ma la possibilità di prorogare (o rinnovare) i contratti in essere secondo una disciplina di favore.

Fino al 31 dicembre 2020, infatti, sarà possibile prorogare o rinnovare un contratto a termine anche in assenza delle causali richieste dalla legge (esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività dell’azienda; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria).

La proroga o il rinnovo privi di casuale sono consentiti sola una volta, e sono ammessi esclusivamente entro i limiti di durata massimi previsti dalla legge, con la conseguenza che il rapporto non può superare i 24 mesi di durata complessiva. La nuova disciplina si applica, come di consueto, anche ai contratti a termine stipulati a scopo di somministrazione.

Immagine copertina di Clark Young on Unsplash

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