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Cassazione, automobilista in stato di ebbrezza “salvato” dalla gastrite: per i giudici il reflusso può falsare il risultato dell’etilometro

08 Giugno 2026 - 21:40 Francesca Milano
etilometro
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Il tasso rilevato era di 0,92 grammi per litro, superiore di 0,12 rispetto al limite consentito. Ma il disturbo gastrico potrebbe aver fatto vedere più alcol di quello che c'era davvero
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Un disturbo gastrico può influenzare il risultato dell’etilometro? Secondo la Corte di Cassazione sì, almeno al punto da imporre ai giudici un esame più approfondito prima di confermare una condanna per guida in stato di ebbrezza. Con la sentenza n. 20966 del 2026, depositata l’8 giugno, la Suprema Corte ha annullato una condanna inflitta a un automobilista fermato nel marzo 2024 nel Pescarese con un tasso alcolemico rilevato di 0,92 grammi per litro, rinviando il caso alla Corte d’appello di Perugia per un nuovo giudizio.

Il controllo e la condanna

Il caso riguarda un uomo che era stato fermato e sottoposto all’etilometro. Gli accertamenti avevano rilevato un valore di 0,92 g/l, superiore alla soglia di 0,8 g/l oltre la quale scatta il reato previsto dall’articolo 186 del Codice della strada. Per questo era stato condannato a due mesi di arresto e mille euro di ammenda. La difesa aveva però sostenuto che l’imputato soffriva di gastrite cronica e che tale patologia poteva alterare l’esito dell’etilometro. Secondo il consulente tecnico della difesa, infatti, il reflusso e la presenza di acido gastrico possono determinare una sovrastima dell’alcol rilevato dallo strumento.

La tesi della difesa

Nel processo era stata prodotta una consulenza secondo cui «l’utilizzo dell’etilometro restituisce dati non attendibili in presenza di forti disturbi di stomaco», poiché tali condizioni «possono generare la tipica molecola dell’alcol», come si legge nella sentenza. Inoltre, un esperto ascoltato in aula aveva spiegato che «l’acido cloridrico presente quando c’è un reflusso può aumentare l’assorbimento a quella lunghezza d’onda e quindi far vedere che ce n’è di più di quello che c’è effettivamente». In altre parole, il test potrebbe «far vedere più alcol di quello che c’è effettivamente».

La Corte d’appello aveva comunque confermato la condanna, ritenendo che il disturbo gastrico potesse aver avuto al massimo un ruolo concorrente nell’innalzamento del tasso alcolemico e sottolineando che l’imputato aveva comunque assunto bevande alcoliche.

Perché la Cassazione ha dato ragione all’automobilista

La Suprema Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della sentenza d’appello. I giudici della Cassazione hanno sostenuto che la Corte territoriale avesse esaminato la consulenza tecnica della difesa ma se ne fosse discostata «con argomentazioni in parte fondate su un travisamento e in parte manifestamente illogiche».

Secondo la Cassazione, dalla documentazione scientifica acquisita al processo emergeva che il disturbo gastrico «poteva avere alterato la misurazione della presenza di alcol nell’aspirato» e non semplicemente modificato l’assorbimento dell’alcol effettivamente ingerito.

Il punto è decisivo perché il valore contestato all’automobilista era pari a 0,92 g/l, quindi non molto distante dalla soglia penale di 0,8 g/l. La Corte evidenzia che il reato richiede il superamento di una precisa soglia e che i giudici di merito non hanno spiegato «in che senso l’incidenza del disturbo sul rilevamento del tasso valesse comunque ad integrare la fattispecie penale e non quella amministrativa».

Per i giudici il ruolo dei sintomi non basta

La Cassazione richiama inoltre il principio secondo cui, quando il valore dell’etilometro è contestato, il giudice può certamente tenere conto degli elementi sintomatici osservati dagli agenti. Tuttavia, deve spiegare in modo puntuale perché tali elementi dimostrino il superamento della soglia penalmente rilevante. Nel caso esaminato, secondo la Suprema Corte, questa verifica non era stata svolta in modo adeguato.

Processo da rifare

Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto un nuovo processo davanti alla Corte d’appello di Perugia. Saranno quindi i giudici del rinvio a dover rivalutare il peso della patologia gastrica sull’esito dell’etilometro e stabilire se vi siano prove sufficienti del superamento della soglia che fa scattare il reato di guida in stato di ebbrezza.

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