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La legge elettorale per le elezioni europee 2019

20 Maggio 2019 - 02:32 Redazione
A una settimana dal voto del 26 maggio ecco qual è la legge in vigore in Italia per poter dare la propria preferenza per il Parlamento europeo

È del 24 gennaio 1979 la legge elettorale che regola le elezioni europee in Italia: si tratta di un proporzionale puro con una soglia di sbarramento del 4 per cento. È possibile, ma non obbligatorio, esprimere fino a tre preferenze rispettando la rappresentanza di genere (non è consentito, ad esempio, votare tutte donne o tutti uomini, pena l’annullamento della terza preferenza).

L’Italia è divisa in cinque circoscrizioni a cui vengono assegnati un certo numero di seggi che variano a secondo della popolazione: nord-ovest, nord-est, centro, sud e isole (Sicilia e Sardegna). È doveroso ricordare che le procedure per l’elezione del Parlamento europeo sono disciplinate sia dalla legislazione europea che dalle disposizioni nazionali, che variano da uno Stato all’altro (come nel caso del sistema elettorale o del numero delle circoscrizioni).

Sistema elettorale e soglie

Ogni Stato membro può eleggere fino a 96 europarlamentari: l’Italia ne elegge 73 così come il Regno Unito. È stata fissata una soglia minima obbligatoria, compresa tra il 2% e il 5%, per le circoscrizioni con più di 35 seggi; gli stati membri dell’Ue, inoltre, devono utilizzare un sistema che sia basato sulla rappresentanza proporzionale. Al momento ad applicare una soglia sono soltanto i seguenti Stati: Francia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Romania, Croazia, Lettonia, Polonia, Lituania, Ungheria, Austria, Italia, Svezia, Grecia e Cipro.

Suddivisione in circoscrizioni

La maggior parte degli Stati membri costituisce un’unica circoscrizione: solo in cinque casi – per Italia, Belgio, Francia, Irlanda e Regno Unito – il territorio nazionale viene suddiviso in circoscrizioni regionali. Previste anche circoscrizioni a scopo puramente amministrativo o necessarie solo ai fini della ripartizione all’interno delle liste dei partiti come nel caso di Paesi Bassi, Germania e Polonia.

Diritto di voto

Possono votare tutti i cittadini dell’Unione, residenti in uno degli Stati membri, che abbiano raggiunto la maggiore età (18 anni in tutti i casi ad eccezione dell’Austria dove ne bastano 16 e in Grecia 17). Si può prevedere la possibilità di voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via internet. Per votare in Lussemburgo, Cipro e Repubblica Ceca i cittadini dell’Ue dovranno soddisfare il requisito di un periodo minimo di residenza nello Stato membro

Voto nel paese d’origine da parte dei cittadini che non vi risiedono

In quasi tutti gli Stati membri dell’Ue è possibile votare all’estero per le elezioni europee. Belgio, Bulgaria e Grecia, ad esempio, consentono il voto ai loro cittadini all’estero solo se questi dichiarino di risiedere in un altro Stato membro mentre Danimarca e Italia limitano il voto dei loro cittadini, residenti in un paese terzo, solo a casi particolari come per il personale militare e per i diplomatici. La Germania, invece, lo permette solo ai cittadini che risiedono in un altro paese dell’Ue da almeno tre mesi.

Eleggibilità

Il diritto di eleggibilità si basa sul principio di non discriminazione tra cittadini di uno Stato membro e quello di altri Stati membri, sul diritto di libera circolazione e di soggiorno nel territorio dell’Unione. Per questo motivo tutti i cittadini dell’Unione, anche se non sono cittadini dello Stato membro di residenza, possono essere eletti Le condizioni di eleggibilità, comunque, variano da uno Stato all’altro.

Per essere eletti bisogna essere maggiorenni (18 anni in tutti gli Stati fatta eccezione per Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Irlanda, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia che impongono un tetto di 21 anni, la Romania 23, l’Italia e la Grecia 25). Nessuno può presentarsi come candidato in due o più Stati membri nel corso delle stesse elezioni europee.

Voto dei cittadini di altri Stati membri nel paese ospitante

I cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui, però, non sono cittadini, hanno comunque il diritto di voto nello Stato in cui risiedono. È importante sottolineare che per “residenza” alcuni Stati, come Estonia, Finlandia, Polonia, Romania, Slovenia, Francia e Germania, intendono il domicilio o la residenza abituale sul territorio elettorale; altri, come Cipro, Danimarca, Grecia, Irlanda, Svezia, Slovacchia e Regno Unito richiedono che vi si soggiorni abitualmente, altri ancora (Belgio e Repubblica Ceca) che si sia iscritti all’anagrafe. Un periodo minimo di residenza, invece, è necessario per votare in Lussemburgo, Cipro e Repubblica Ceca.

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