La Camera approva il decreto sicurezza bis. Salvini esulta. E Fico si allontana dall’aula prima del voto

Multe fino a un milione di euro per le ong. E per il comandante (o la comandante) che commetta il «delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra» è previsto l’arresto in flagranza di reato

Il decreto sicurezza bis è stato approvato in seconda lettura dalla Camera con 322 voti favorevoli, 90 contrari e un’astensione. Ieri la decisione del governo di mettere la fiducia sul testo, arrivato in aula dopo essere stato modificato dalla commissione Affari costituzionali e giustizia della Camera. Decisione confermata con 325 sì e 248 no.


«Pene più dure contro gli scafisti e i trafficanti di esseri umani, centinaia di assunzioni per combattere mafia, camorra e ‘ndrangheta, tolleranza zero per chi aggredisce le Forze dell’Ordine», esulta il ministro dell’Interno Matteo Salvini.


Il presidente della Camera Roberto Fico si è allontanato dall’aula prima della votazione. Lo aveva fatto anche in occasione dell’approvazione del primo decreto sicurezza. E aveva chiarito allora che il suo allontanamento rappresentava «un dissenso». «Un provvedimento chiaramente anticostituzionale e in contrasto con il diritto internazionale», dice Laura Boldrini. «Inutile e dannoso».

Il decreto ora passa al Senato per l’approvazione definitiva: secondo il calendario di Palazzo Madama, l’esame dovrebbe cominciare entro il primo agosto. Dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 13 agosto, dopo la sua approvazione nel consiglio dei ministri lo scorso 11 giugno.

Il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica si compone di 18 articoli, e si occupa di temi che spaziano dal «contrasto all’immigrazione illegale» al soccorso in mare, dalle politiche di sicurezza alla gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni.

Gli articoli del decreto

Le principali e più significative novità, per il soccorso in mare, sono contenute nei primi articoli. In generale, la legge di conversione ha aggravato gli aspetti punitivi del testo originario, già al centro di innumerevoli polemiche di associazioni, giuristi, organismi internazionali, e degli stessi esperti che sono stati ascoltati dalla Commissione di Montecitorio, critici su molti punti, a partire dalle ragioni di necessità e urgenza alla base della ratio di un decreto legge.

Foto: ANSA | Laura Boldrini alla Camera durante la discussione generale sul decreto Sicurezza bis, Roma 23 luglio 2019

L’articolo 1 conferisce al ministro dell’Interno «il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale» per «motivi di ordine o sicurezza pubblica». Fanno eccezione le navi militari ma anche quelle «in servizio governativo non commerciale».

Il titolare del Viminale può anche impedire il cosiddetto «passaggio pregiudizievole» o «non inoffensivo» di una nave «in relazione alla quale si possano concretizzare – limitatamente alle violazioni delle leggi in materia di immigrazione, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare». Una definizione che si riferisce al «carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero».

Un articolo che intende, si legge nelle premesse al testo, assicurare «l’efficace esercizio» in un periodo storico «contrassegnato da persistenti e ricorrenti minacce, anche di tipo terroristico internazionale», sullo sfondo di «scenari geopolitici internazionali» che possono «riaccendere l’ipotesi di nuove ondate di migrazione». Soprattutto nel periodo estivo.

Queste decisioni, comunque, possono essere assunte dal titolare del Viminale «concerto con il ministro della difesa e quello delle Infrastrutture e dei trasporti». E ne deve essere data informazione al presidente del Consiglio dei ministri. Lo Stato «dichiara che è reato salvare vite in mare. Per me è diabolico», ha detto ieri Padre Alex Zanotelli nel corso di un presidio, l’ennesimo, di protesta davanti a Montecitorio. 

Foto: ANSA | Il presidio contro il Dl Sicurezza Bis della rete ”Restiamo Umani” in piazza Montecitorio, Roma 15 luglio 2019

E poi c’è l’articolo 2, con le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chi non rispetta l’eventuale divieto di cui sopra. In commissione le cifre sono passate da un minimo di 150mila euro a un massimo di 1 milione di euro. Il testo iniziale prevedeva un minimo di 10mila euro e un massimo di 50mila. A rischiare queste sanzioni è il comandante della nave, mentre armatore e proprietario pagano solo nel caso in cui il capitano non paghi (e possono poi rivalersi su di lui, o lei). Se il fatto costituisce reato, si specifica poi, si applicano le relative sanzioni penali.

E poi c’è la previsione della confisca della nave che eventualmente violi il divieto di entrata in acque territoriali da parte della prefettura competente. Non più solo in caso di reiterazione della violazione, ma da subito. Il prefetto può dare in custodia le imbarcazioni sequestrate alle forze di polizia, alla Marina Militare o alle Capitanerie di porto. Se dopo il sequestro scatta la confisca definitiva, la nave diventa proprietà dello Stato. L’imbarcazione può essere distrutta dopo due anni, se non viene usata o venduta.

Per il comandante che commette il «delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra, in base all’art. 1100 del codice della navigazione» è previsto l’arresto in flagranza di reato.

Si potenzia – e si finanzia – l’uso di «agenti sotto copertura» anche «con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina»

Ordine pubblico

Un aspetto di cui si è parlato meno, in relazione al decreto sicurezza bis, ma altrettanto criticato dalla società civile e dai giuristi è quello delle novità in tema di ordine pubblico.

A partire da una nuova fattispecie di reato prevista, che punisce «chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, utilizza – in modo da creare concreto pericolo a persone o cose – razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili, nonché facendo ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti o comunque atti ad offendere».

Caschi e in generale tutti i «dispositivi» che impediscano il riconoscimento delle persone sono vietati nelle manifestazioni, e vengono previste una serie di aggravanti per reati come la resistenza a pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio, interruzione di pubblico servizio e «violenza e minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti».

Viene allargato l’ambito di applicazione del Daspo sportivo, con un divieto di accesso previsto per chi è stato già denunciato «per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive» e per chi abbia «incitato, inneggiato o indotto alla violenza». Anche all’estero.

Foto di copertina: Fabian Heinz | Immagine diffusa dalla ong tedesca Sea Eye con un barchino carico di persone nel Mediterraneo centrale, 8 luglio 2019

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