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Coronavirus, tutte le misure a sostegno del lavoro nel decreto del governo

Il governo ha esteso la cassa integrazione a tutte le aziende del settore privato colpite dall'emergenza. Confermata l'indennità di 500 euro per i lavoratori autonomi e i congedi per i lavoratori dipendenti al 50%. Divieto di licenziamento per ragioni economiche per i prossimi 60 giorni

A breve verrà ufficializzata l’adozione del decreto legge contenente le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Il decreto prevede norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. In particolare, viene concessa la possibilità ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 di richiedere la cassa integrazione per un periodo massimo di nove settimane. La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il mese di agosto 2020 per gli eventi a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Come anticipato nei giorni scorsi, si potrà attivare la procedura in modalità semplificata e con alcune deroghe rispetto alla procedura ordinaria, per esempio con l’esclusione del versamento del contributo addizionale.

La norma dispone che:

«I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, , nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa».

L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e  nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (Fis) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps.

Le prestazioni di sostegno al reddito vengono riconosciute entro il limite massimo di spesa previsto per l’anno 2020. L’Inps dovrà provvedere al monitoraggio del limite di spesa e qualora venga raggiunto anche in via prospettica non prenderà più in considerazione ulteriori domande.

Per le aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario in corso.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche gli stessi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro. 

In questa ipotesi la concessione del trattamento ordinario di integrazione è subordinata alla sospensione degli effetti di quella straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso per l’emergenza coronavirus non verrà conteggiato ai fini dei limiti previsti dalla normativa ordinaria.

Cassa integrazione in deroga

Quale forma di tutela residuale rispetto ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo e della pesca, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, le Regioni e Province autonome, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico. Il trattamento viene riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.

Le domande dovranno pervenire alle Regioni e alle province autonome che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. Anche in questo caso è previsto il monitoraggio da parte dell’Inps.

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi

La disposizione prevede per i genitori lavoratori dipendenti e per quelli iscritti in via esclusiva alla gestione separata, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle scuole, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione o di 1/365 del reddito.

La stessa indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite dei 12 anni non si applica per coloro che hanno figli con disabilità. Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa ai congedi, viene prevista la possibilità di usufruire di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro mediante il libretto di famiglia, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo a decorrere dal 5 marzo e fino alla chiusura delle scuole.

Sono inoltre stati estesi i permessi retribuiti per i lavoratori che assistono persone con disabilità. In particolare il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 

Il decreto prevede il riconoscimento di un’indennità pari a 600 euro in favore di liberi professionisti titolari di partita IVA attivi alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Stessa indennità è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono la loro attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L’indennità viene erogata direttamente dall’Inps che provvede anche al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito.

Sospensione licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e dei termini di impugnazione

Per i prossimi 60 giorni, i datori di lavoro (indipendentemente dal numero di lavoratori occupati) non potranno in alcun modo, recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Il decreto prevede inoltre che a decorrere dalla data di entrata in vigore è precluso per 60 giorni anche l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti.

Premio di 100 euro a chi lavora in sede

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro, viene riconosciuto un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.

I datori di lavoro riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

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