Coronavirus. Con la circolare Inps al via le domande per la cassa integrazione

L’Istituto nazionale di previdenza sociale chiarisce alcuni dubbi interpretativi del decreto Cura Italia. Per la cassa integrazione (anche in deroga) sarà sufficiente una informativa sindacale, non è necessario l’accordo. Da domani 30 marzo potranno essere inoltrate le domande e il pagamento potrà essere anticipato dal datore di lavoro.

Ammortizzatori sociali pronti al decollo: con la circolare n. 47 pubblicata ieri dall’Inps, le aziende possono iniziare a presentare le domande per dare copertura economica ai lavoratori che, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono fermi e non stanno lavorando. La circolare, redatta d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i primi indirizzi applicativi e le istruzioni per la presentazione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. 18/2020.


L’Inps, infine, conferma che l’eventuale presenza di ferie pregresse non sarà ostativa all’accoglimento delle domande di integrazione salariale. Vediamo, quindi, quali sono gli strumenti disponibili, con un’avvertenza: le norme sono molto complesse, e non sempre è facile rintracciare lo strumento più adatto 


Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario (art 19 D.L. n. 18/2020)

Per alcune aziende (il settore più esteso è quello delle industrie manifatturiere, ma l’elenco è lungo e variegato) l’ammortizzatore utilizzabile è la cassa integrazione ordinaria.

L’elenco delle aziende destinatarie della cassa integrazione ordinaria, come descritto nella circolare n. 47/2020.

È un trattamento economico pari all’80% dello stipendio, che non può superare il valore massimo di euro 1.199,72 lordi per retribuzioni superiori ad euro 2.159,48 ed euro 998,18 lordi per le retribuzioni inferiori o uguali ad euro 2.159,48, che si può richiedere per 9 settimane, anche retroattivamente (a partire dal 23 febbraio).

Per la concessione del trattamento di integrazione salariale sono confermate le deroghe rispetto alla disciplina ordinaria:

  • non è necessario l’accordo sindacale (non sarà quindi vincolante per le domande presentate), ma le aziende dovranno comunque svolgere l’informazione, consultazione ed esame congiunto con i sindacati entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
  • non sarà dovuto il contributo addizionale;
  • non si terrà conto dei limiti di durata previsti dalla legislazione ordinaria, quindi i periodi autorizzati con causale Covid-19 non saranno conteggiati in ipotesi di successive richieste;
  • non viene richiesto il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma sarà sufficiente essere in forza alla data del 23 febbraio 2020; 
  • il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In merito a quanto sopra evidenziato, si rileva come i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020, non rientrano nei destinatari delle norme in oggetto e quindi non possono usufruire delle integrazioni salariali.

CIGO per le aziende che si trovano in CIGS (Art. 20 D.L. n. 18/2020)

A parte gli ammortizzatori sociali creati per gestire l’emergenza Covid-19, alcune imprese (anche qui, la parte del leone la fanno le industrie, ma l’elenco è lungo e variegato) possono utilizzare la cassa integrazione guadagni straordinaria, uno strumento che dura fino a 24 mesi e serve per gestire ristrutturazioni o crisi d’impresa.

Il decreto Cura Italia ha previsto anche per chi usa questi strumenti un’agevolazione: si può sospendere la cassa integrazione straordinaria, per non consumare tutto il periodo di fruizione, passare all’ammortizzatore Covid-19 per 9 settimane e successivamente riprendere la cassa integrazione straordinaria.

Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (art. 19, comma 5, DL 18/2020)

Per le aziende che non rientrano nell’elenco dei beneficiari della cassa integrazione (tanto ordinaria che straordinaria) esiste un trattamento equivalente a quello previsto per chi prende la CIGO. Cambia il soggetto erogatore, ma sono uguali i presupposti e gli importi.

Cassa integrazione in deroga (art. 22 D.L. 18/2020)

Uno strumento importante del nuovo sistema di tutele è la cassa integrazione in deroga: per tutte le aziende che non hanno accesso agli altri strumenti, è  riconosciuta la facoltà di prendere comunque l’ammortizzatore sociale.

In questo caso sono le Regioni e le Province autonome a riconoscere i trattamenti di cassa integrazione in deroga per le sospensioni o le riduzioni di orario in conseguenza dell’emergenza COVID-19 in favore di tutti i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle altre disposizioni.

Le domande dovranno essere inviate alla Regione competente. Qui di seguito riportiamo alcuni accordi quadro sottoscritti dalle singole Regioni:

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Mef, con Decreto 24 marzo 2020, ha ripartito le somme sulla base dei potenziali lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali in deroga.

La ripartizione regionale del numero dei lavoratori potenziali beneficiari delle integrazioni salariali in deroga ai sensi dell’art. 22 D.L. 18/2020.

Nelle ipotesi di aziende che coinvolgono unità produttive in 5 o più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di cassa integrazione in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni interessate.

Infine, viene stabilito che la cassa integrazione in deroga prevista dal D.L. 18/2020 è aggiuntiva rispetto ai periodi di cassa in deroga previsti inizialmente dal D.L. 9/2020 (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna): le Regioni possono quindi autorizzarli, con un unico provvedimento di concessione, per un periodo complessivamente non superiore alle 13 settimane.

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