Il Tar ha bocciato le linee guida Aifa per curare i malati Covid a casa? No, non è cambiato nulla

L’Aifa non poneva dei divieti, ma delle raccomandazioni. I medici potevano già somministrare i farmaci ai pazienti, sotto la loro responsabilità

In alcuni post social e testate giornalistiche si è parlato della recente «sentenza» del Tar del Lazio che avrebbe «sconfessato» o «bocciato» le linee guida dell’Aifa per le cure dei malati Covid19 a domicilio. Il Tribunale amministrativo regionale avrebbe dato ragione a un gruppo di medici, noto con il nome di Comitato Cura Domiciliare Covid-19, che ritengono di poter prescrivere i farmaci che ritengono più opportuni per i loro pazienti. Tra questi la contestata idrossiclorochina.

Non si tratta di una «sentenza», ma di un’ordinanza. La decisione del 4 marzo 2021 del Tar fa seguito a un’istanza cautelare che di fatto avrà effetto fino alla pronuncia della sentenza di merito. Insomma, il Tar deve ancora pronunciarsi in merito al ricorso del gruppo dei medici, tanto che l’udienza è fissata per il 20 luglio 2021.

Per chi ha fretta

  • Non si tratta di una sentenza, ma di un’ordinanza in attesa dell’effettiva pronuncia della sentenza di merito.
  • Il Tar ha accolto un’istanza cautelare per sospendere la nota Aifa del 9 dicembre 2020.
  • La nota Aifa non impone dei divieti, ma solo delle raccomandazioni. I medici potevano già somministrare i farmaci sotto la loro responsabilità previo consenso informato del singolo paziente.

Analisi

Ecco le conclusioni dell’ordinanza del Tar:

Considerato che, a una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, in relazione alla circostanza che i ricorrenti fanno valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, e che non può essere compresso nell’ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater accoglie, nei termini di cui in motivazione, l’istanza cautelare, e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20.07.2021.

Risulta, dunque, non corretto sostenere che il Tar abbia «sconfessato» o «bocciato» l’Aifa, dato che non è stata emessa una sentenza di merito. C’è stata la sospensione di una nota dell’Agenzia che secondo alcuni «impediva» o «imponeva» la somministrazione di alcuni farmaci per il trattamento dei pazienti. Ecco perché si sostiene che grazie all’ordinanza «I medici potranno prescrivere i farmaci secondo “scienza e coscienza”».

Risulta, leggendo il documento contestato dai medici e pubblicato il 9 dicembre 2020, che l’Aifa non abbia «imposto» un rigido protocollo sui farmaci da utilizzare vietandone altri:

1. Raccomandazioni generali sulla gestione a domicilio dei casi di Covid-19

Le presenti raccomandazioni si riferiscono alla gestione farmacologica in ambito domiciliare dei casi lievi di Covid-19 e si applicano sia nei casi confermati che probabili, secondo la definizione WHO sotto riportata (7/08/2020).

Il documento fa riferimento sempre a delle «raccomandazioni»:

Nei pazienti asintomatici o con sintomi lievi possono essere formulate le seguenti Raccomandazioni generali:

– vigile attesa;
– trattamenti sintomatici (es. paracetamolo);
– idratazione e nutrizione appropriate;
– non modificare terapie croniche in atto (es. terapie antipertensive o anticoagulanti o antiaggreganti);
– non utilizzare supplementi vitaminici o integratori alimentari (es. vitamine, lattoferrina);
– non somministrare farmaci mediante aerosol se in isolamento con altri conviventi per il rischio di diffusione del virus nell’ambiente.

Nella seconda pagina troviamo una tabella intitolata «Linee di indirizzo Aifa sulle principali categorie di farmaci da utilizzare nella gestione a domicilio dei casi di Covid-19» contenente le seguenti tre sezioni:

  • Farmaci sintomatici con un ruolo definito.
  • Farmaci che possono essere utilizzati solo in specifiche condizioni.
  • Farmaci non raccomandati per il trattamento del Covid-19.

Tra i farmaci non raccomandati, e dunque non vietati, c’è l’idrossiclorochina tanto contestata e presentata da alcuni medici come un’effettivo farmaco curante senza alcuna evidenza scientifica che lo dimostri:

L’utilizzo di clorochina o idrossiclorochina non è raccomandato né allo scopo di prevenire né allo scopo di curare l’infezione*.

Numerosi studi clinici randomizzati ad oggi pubblicati concludono per un’inefficacia del farmaco a fronte di un aumento degli eventi avversi, seppur non gravi. Ciò rende negativo il rapporto fra i benefici e i rischi dell’uso di questo farmaco.

* l’uso può essere considerato nell’ambito di studi clinici sul territorio.

In un aggiornamento sull’utilizzo dell’idrossiclorochina, pubblicato dall’Aifa il 22 dicembre 2020, non si legge alcun divieto riguardo la somministrazione nei pazienti Covid19:

La somministrazione di HCQ e CQ nei pazienti a domicilio con Covid19 potrà quindi avvenire sotto la responsabilità del medico prescrittore e previo consenso informato del singolo paziente.

Conclusioni

La nota Aifa del 9 dicembre 2020 non impone alcun protocollo e non vieta la somministrazione di farmaci per il trattamento domiciliare dei casi lievi Covid19. L’ordinanza del Tar sospende in via cautelare l’efficacia di tale documento, seppur questo non impedisca ai medici di somministrare ai propri pazienti i farmaci sotto la loro responsabilità, in attesa di una sentenza di merito che deve ancora essere pronunciata.

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