No! Non sono stati conferiti «poteri speciali» a Mario Draghi rendendo «farlocche» le elezioni

Un atto amministrativo è stato confuso con un Decreto Legge addossando delle fantomatiche colpe al Presidente Mattarella per aver fornito a Draghi dei presunti poteri speciali

Circola sui social lo screenshot della Gazzetta Ufficiale dove, secondo gli utenti, dal 24 settembre 2022 entrerà in vigore un decreto che conferirebbe al Governo Draghi «poteri speciali» tali da farci diventare uno «Stato dirigista di fascista memoria». Secondo alcuni, questo significherebbe che «le elezioni del 25 Settembre sono farlocche». La narrazione diffusa online, di fatto, non corrisponde al vero.

Per chi ha fretta

  • Secondo quanto affermato sui social e da un articolo di ImolaOggi, sarebbe stato approvato un Decreto Legge che conferisce poteri speciali al Presidente del Consiglio.
  • Non esiste alcun Decreto legge del genere.
  • Quello citato da social e ImolaOggi è un Dpcm che fa riferimento a una legge che prevede determinati poteri fin dal 2012.
  • Il Dpcm in questione non fornisce ulteriori poteri, ma regolamenta le attività degli uffici responsabili, istituisce un gruppo di coordinamento e semplifica alcune procedure.
  • Contrariamente a quanto diffuso sui social, il Dpcm non rende farlocche le elezioni del 25 settembre.

Analisi

Ecco uno dei post dove viene diffusa la teoria rilanciata sui social, in questo caso pubblicato dal movimento dei Gilet Arancioni:

Se Draghi da dimissionario il 24 Settembre si prende questo potere, significa che le elezioni del 25 Settembre sono farlocche.

Circola, inoltre, un lungo testo (un copia incolla di un articolo di ImolaOggi) allegato a uno screenshot della Gazzetta Ufficiale:

“Poteri speciali” a DRAGHI a partire dal 24 settembre

SI È SUPERATA OGNI MISURA –

STATE PARATI!!!

Nello stordimento continuo della aberrante politica sanitaria del governo, della guerra tra USA e Russia con la interposta persona del comico ucraino, l’Italia che di fatto e giuridicamente ha dichiarato guerra alla Russia (e la cosa fa più ridere che piangere) e le celebrazioni agiografiche della Signora Elisabetta Windsor (ma in realtà una appartenente alla dinastia tedesca degli Hannover), con dichiarazioni masochistiche che non tengono conto che da sempre l’Inghilterra è stata nemica dell’Italia (e al riguardo basta leggere il libro di Giovanni Fasanella “Il golpe inglese”, scritto sulla base di documenti desecretati degli archivi britannici), il rincoglionimento degli italiani, con l’aiuto della Barbara Durso, ha raggiunto un livello forse irreversibile.

In questo clima di voluto rincoglionimento per mezzo di organi di informazione servili e venduti, è sfuggita l’apparizione in Gazzetta Ufficiale di un Decreto-legge che conferisce poteri speciali al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base di una legge del 2012 che li prevede in materia societaria per il comparto difesa e sicurezza e in materia di trasporti, comunicazioni e altro.

Il Capo dello Stato che firma tutto, ha firmato anche questo Decreto-Legge.

Il primo motivo di allarme è che contrariamente alla regola dell’entrata in vigore dei DL il giorno dopo della pubblicazione in GU, per questo DL si dispone la entrata in vigore per il giorno 24 settembre prossimo, fermo restando che il Decreto-Legge datato agosto 2022 deve essere convertito in legge nei primi giorni del mese di ottobre.

È inspiegabile la data di entrata in vigore il giorno prima delle votazioni politiche e ancor più è inspiegabile in che modo verranno esercitati i poteri speciali che non sono definiti in alcun modo.

La situazione è di gravissimo allarme politico ed è di una gravità assoluta.

In più i poteri speciali, riguardanti anche il settore energetico, vengono attribuiti in via di necessità e urgenza (come è richiesto per i DL) ad un Presidente del Consiglio dimissionario che, per obbligo costituzionale, dovrebbe occuparsi solo degli affari correnti; e tali indefiniti poteri speciali vengono conferiti in un momento in cui non vi è un Parlamento eletto ma un Parlamento disciolto e cioè nel pieno di un vuoto politico e istituzionale.

Può capitare di tutto. Si possono fare le più fosche previsioni ed ipotizzare le peggiori cose.

E questa sarebbe la democrazia e il rispetto della Costituzione. Nel frattempo, i vertici delle FFAA guardano le stelle.

Di quel che accadrà si renderà conto il Popolo italiano che, spero, vorrà uscire presto dal suo torpore e reagire con ogni mezzo possibile.

di Augusto Sinagra

Il decreto

Viene citato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.133 del 1 agosto 2022, consultabile nel sito della Gazzetta Ufficiale. Tra le note leggiamo che il provvedimento entrerà in vigore il 24 settembre 2022, il giorno prima delle elezioni.

Non è un Decreto Legge, ma un Dpcm

Secondo quanto riportato da ImolaOggi, il Presidente della Repubblica Mattarella lo avrebbe firmato («Il Capo dello Stato che firma tutto, ha firmato anche questo Decreto-Legge.»). Non solo, si afferma che il «Decreto-Legge datato agosto 2022 deve essere convertito in legge nei primi giorni del mese di ottobre». L’atto in questione non è un Decreto Legge, ma un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (come indicato nella Gazzetta Ufficiale) che non necessita della firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’articolo di ImolaOggi, firmato da Augusto Sinagra, era stato pubblicato il 10 settembre 2022. Il giorno successivo, domenica 11 settembre 2022, viene riportata una precisazione da parte dell’autore:

Il Decreto relativo ai poteri speciali che il DL 15 marzo 2012 conferisce al Capo del governo in materia societaria per i settori, tra gli altri, difesa, sicurezza ed energia, non è un Decreto-Legge ma un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La differenza tra un Decreto Legge e un Dpcm non è da poco. Come abbiamo spiegato più volte in passato, quest’ultimo è un atto amministrativo che non viene sottoposto al vaglio del Presidente della Repubblica e non risulta sottoponibile al giudizio della Corte Costituzionale:

Formalmente sono atti di secondo di grado, poiché nella gerarchia giuridico-istituzionale sono di rango inferiore rispetto alla legge.

[…]

Il contenuto dei DPCM, in genere, riguarda questioni tecniche, sia dettagliate che generiche, relative ad un settore specifico; ciò non toglie che ci possono essere anche dei DPCM di contenuto particolare o discrezionale (per esempio quando disciplina le nomine dirigenziali).

Il DPCM deve essere prescritto dalla legge, che ne determina i principi direttivi generali, e per la sua emanazione spesso vengono coinvolti esperti del settore, tecnici e studiosi della materia.

Nessun nuovo potere speciale

Riportiamo la descrizione del Dpcm presente sotto il titolo della Gazzetta Ufficiale, presente anche negli screenshot diffusi online:

Regolamento recante disciplina delle attivita’ di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, della prenotifica e misure di semplificazione dei procedimenti. (22G00138)

Come precedentemente spiegato, il Dpcm deve essere prescritto dalla legge. In questo caso dal Decreto legge n. 21 del 15 marzo 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n.56 11 maggio 2012), come riportato all’articolo 1 «Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale»:

Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della difesa ovvero del Ministro dell’interno, sono individuate le attivita’ di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attivita’ strategiche chiave, in relazione alle quali con decreto del Presidente del Consiglio, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale: […]

Di fatto, il Dpcm regolamenta poteri già attribuiti fin dal 2012.

Poteri non definiti?

Secondo l’articolo di ImolaOggi «È inspiegabile la data di entrata in vigore il giorno prima delle votazioni politiche e ancor più è inspiegabile in che modo verranno esercitati i poteri speciali che non sono definiti in alcun modo». Ciò non risulta corretto, in quanto lo stesso Decreto del 2012 regolamenta gli stessi Dpcm relativi allo stesso dal 2012 ad oggi. Sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri troviamo un’area dedicata al cosiddetto “Golden Power” e al Decreto del 2012:

Al fine di salvaguardare gli assetti delle imprese operanti in ambiti ritenuti strategici e di interesse nazionale, con il decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21 (convertito con modificazioni dalla legge n. 56 dell’11 maggio 2012), è stata disciplinata la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni.

Ecco quanto riportato in merito al Decreto legge del 2012:

Stabilisce, da ultimo, i limiti e le condizioni per l’esercizio dei poteri speciali e, tramite il rinvio ad appositi decreti regolamentari, gli ambiti nei quali essi operano, nonché le relative procedure.

Come possiamo notare, nel corso degli anni sono state approvate delle modifiche che introducevano e regolamentavano nuove discipline:

Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 20 maggio 2019), ha introdotto, nel decreto-legge n. 21 del 2012, l’articolo 1-bis, che disciplina l’esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G.

Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 18 novembre 2019 ) ha esteso l’ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori strategici, coordinandolo con l’attuazione del Regolamento (UE) 2019/452 in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione europea.

Vale solo per il Governo in carica?

Il Dpcm regolamenta dei poteri già previsti per ogni Governo dal 2012 ad oggi. L’atto che entrerà in vigore il 24 settembre 2022 non riguarderà solo l’attuale Governo Draghi, ma anche quello che verrà formato a seguito delle elezioni del 25 settembre.

Cosa prevede il Dpcm

Al fine di «salvaguardare gli assetti delle imprese operanti in ambiti ritenuti strategici e di interesse nazionale», il Dpcm in questione regolamenta le attività degli «uffici responsabili» (articolo 2), prevede l’istituzione di un «Gruppo di coordinamento» (articolo 3) e misure di semplificazione delle procedure (articoli 6 e 7).

Perché entra in vigore il 24 settembre?

I Dpcm entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La data di pubblicazione dell’attuale atto amministrativo risulta quella del 9 settembre 2022.

Conclusioni

Contrariamente a quanto diffuso sui social e inizialmente da un articolo di ImolaOggi, non si tratta di un Decreto Legge e non ha nulla a che fare con il Presidente della Repubblica Mattarella. Si tratta di un Dpcm che regolamenta poteri già esistenti fin dal 2012, data in cui è stata approvata la legge che a sua volta pone i limiti dei cosiddetti “poteri speciali”. L’atto non vanifica o non coinvolge in alcun modo le elezioni del 25 settembre.

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