Tar, lo studente bocciato agli esami di recupero ha diritto di vedere i compiti dei compagni per controllare i criteri di valutazione

Uno studente bocciato all’esame di recupero ha il diritto di accedere alle prove dei compagni promossi. È quanto sentenziato dal Tar della Sicilia di fronte alla richiesta di un alunno di quarta superiore, non promosso dopo aver sostenuto le prove di recupero di italiano e latino nell’agosto 2025. La domanda era stata posta dal ragazzo per verificare se i criteri di correzione fossero stati applicati in modo uniforme su tutti gli scritti o ci fosse stata una differenza nel metodo di valutazione. La scuola, però, non si era subito mostrata disponibile a fornire i test richiesti.
La certezza di criteri di valutazione uguali per tutti
La vicenda – raccontata dal sito Tecnica della Scuola – inizia alla fine dell’anno scolastico 2024-2025 in un Liceo Scientifico Statale siciliano, quando uno studente di quarta superiore è stato rimandato a settembre viste le insufficienze in italiano e latino. Dopo essersi sottoposto alla prova, i docenti hanno confermato la bocciatura, non ammettendo il ragazzo alla classe successiva. Lo studente, però, non ha accettato la decisione, avviando la richiesta di accedere agli esami dei suoi compagni di classe e alle griglie di valutazione. Un procedimento legale ai sensi della Legge 241/1990. Lo scopo era di assicurarsi che tutte le prove fossero state sottoposte allo stesso criterio di valutazione, senza eventuali disparità che avrebbero potuto portare alla bocciatura.
La negazione dell’istituto: la privacy dei minori
La scuola ha respinto la richiesta, giustificandosi con motivi tecnici e giuridici. Innanzitutto, non avrebbe potuto garantire l’anonimato, dato che i ragazzi sottoposti alla prova di recupero erano un numero molto piccolo (solo due oltre lo studente bocciato) e la prova richiedeva risposte aperte. Ancora sulla natura del test, l’istituto ha sottolineato che si trattava di una prova di recupero, quindi non rispondeva alle logiche di un esame pubblico, ma a quelle di un accertamento interno. E anche che c’era un’assenza di utilità comparativa di fronte ad elaborati senza automatismi correttivi oggettivi.
Ti potrebbe interessare
A ciò si aggiunse la volontà di tutelare i minori coinvolti e la mancanza di un interesse generico dello studente, in quanto il suo scopo era di verificare i criteri di valutazione. Insieme al Liceo, ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso anche l’Avvocatura dello Stato in sede giudiziaria per due motivi. Innanzitutto per il tempo trascorso dal fatto denunciato alla domanda di ricorso. Poi perché l’alunno non poteva più impugnare direttamente il provvedimento di bocciatura dato che i termini erano finiti.
La sentenza del Tar dà ragione allo studente
Di fronte al rifiuto, lo studente si è rivolto alla giustizia amministrativa. Secondo i giudici, l’alunno aveva il diritto ad accedere alle prove richieste in quanto la legittimazione alla visione degli atti non era collegata all’esito del giudizio principale. Un documento, quindi, non può essere giudicato come utile o no per un cittadino dalla Pubblica Amministrazione. Poi la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale, con la sentenza n. 01476/2026, ha sentenziato che il ragazzo potesse aver accesso alle prove scritte dei suoi compagni. La comparazione, secondo il TAR, era uno strumento fondamentale per accertare che i criteri di valutazione fossero uguali per tutti,
Nei compiti non c’erano dati sensibili
Poi c’è la questione della privacy. Innanzitutto, il GDPR nasce per avere un corretto bilanciamento tra interessi opposti e non vieta l’accesso a ogni documento contenente dati personali. Di conseguenza, il TAR ha sottolineato che le prove di recupero dei compagni di classe non riportavano dati sensibili, inoltre l’età dei soggetti andava considerata basandosi sul momento della richiesta. Anche se al momento del test i ragazzi erano minorenni, quando l’alunno ha fatto domanda di visionare gli elaborati, erano maggiorenni o stavano per compiere 18 anni. Secondo i giudici, infine, la volontà della scuola di garantire l’anonimato delle verifiche non era un motivo sufficiente per non consentirne l’accesso.
La sentenza del Tar obbliga il Liceo Scientifico a mostrare i test richiesti, oscurando i dati identificativi dei ragazzi coinvolti, entro 30 giorni. Annulla di conseguenza il provvedimento di rifiuto presentato precedentemente dalla scuola. La pubblica amministrazione soccombente, invece, è stata condannata a pagare mille euro di spese di giudizio al ricorrente.

