Via il divieto per le enoteche, non per i bar: ecco come cambia la regola sull’asporto nel nuovo Dpcm

Sarà consentito dopo le 18 e fino alle 22 soltanto nei negozi di commercio al dettaglio. Per i locali la norma rimane invariata

Se la scuola è la grande penalizzata dalle nuove restrizioni previste nel Dpcm anti-Covid firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi e in vigore dal 6 marzo, anche i bar non avranno vita facile. Costretti a chiudere i locali interni in zona arancione e rossa anche in orario di pranzo come i ristoranti, vedono rimanere intatto il divieto di asporto dopo le 18, nonostante alcune informazioni circolate nella giornata di ieri. Come è stato precisato in una nota del ministero della Salute, la possibilità di asporto di bevande anche alcoliche fino alle 22 varrà soltanto per i negozi di commercio al dettaglio, dunque enoteche e simili.


La critica di Decaro

Il governo ha sentito la necessità di chiarire dopo che Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, ha criticato una modifica alle regole che sembrava spianare la strada alla «movida». «Con una mano si chiudono le scuole – ha dichiarato Decaro – e con l’altra si elimina il divieto di asporto per tutti dopo le 18, favorendo così di fatto gli assembramenti nei luoghi della movida e nei pressi di bar e locali frequentati per lo più dai ragazzi». E ancora: «Sinceramente così a non capire il senso delle norme non sono soltanto genitori, ragazzi e cittadini in genere, ma anche noi sindaci che rischiamo di diventare solo il bersaglio delle richieste di fare controlli senza averne neanche la competenza».


I diversi codici Ateco

A stretto giro è arrivata la precisazione del ministero: «A proposito delle notizie di stampa riguardanti la disciplina delle ‘attività dei servizi di ristorazione’ in relazione all’asporto, si precisa – recita la nota – che è rimasto il divieto di asporto per le attività dei bar (codice ATECO 56.3) dopo le 18, come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia. Viene consentito ora l’asporto solo fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). Resta, ovviamente, vietato il consumo sul posto».

Le attività di ristorazione sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18

Nel testo del Dpcm all’articolo 27 sono contenute le seguenti indicazioni sulle attività di ristorazione, dove vengono citati bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie (ma non direttamente le enoteche): «Le attività di ristorazione […] sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati».

Rispetto all’asporto il testo del Dpcm spiega che «resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze». Come è stato chiarito nella nota del ministero, l’asporto è consentito, esclusivamente fino alle ore 18.00 «per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3».

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