Chiusura automatica delle scuole, il Tar del Lazio accoglie il ricorso degli studenti: «Riesaminare le misure entro il 2 aprile»

Per i giudici amministrativi, i documenti indicano che non esistono evidenze scientifiche incontrovertibili circa il fatto che il contagio in classe influisca sull’andamento generale dell’epidemia. Ma il Dpcm resta in vigore

I dati sui contagi da Coronavirus nelle scuole richiamati nel Dpcm dello scorso 2 marzo, che hanno portato alla chiusura automatica degli istituti di ogni ordine e grado nelle zone rosse e al ricorso alla Dad in quelle arancioni e gialle, non sono stati ritenuti convincenti dal Tar del Lazio. I giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso presentato tramite lo studio legale Onida-Randazzo dal comitato A scuola! di Milano e da un gruppo di genitori e studenti delle scuole secondarie, ordinando alla presidenza del Consiglio di riesaminare (e rimotivare) entro il 2 aprile quella parte del Dpcm. Il governo, inoltre, non avrebbe preso in considerazione l’alternativa di applicare chiusure più selettive all’interno delle zone rosse stesse, agendo in maniera più dettagliata a livello locale. Il Dpcm contestato, per il momento, resta tuttavia in vigore.


«Svariati studi a sostegno del ricorso»

Il Tar del Lazio, con due ordinanze identiche, ha sottolineato che i ricorrenti hanno prodotto a sostegno del ricorso «svariati studi scientifici pubblicati da prestigiose riviste mediche, report sui dati di contagio in ambito scolastico rilevati in Toscana e Sicilia, nonché relazioni scientifiche, rilasciate da esperti in epidemiologia, in biomedica e in biostatistica, nelle quali si analizzano i dati forniti dall’Istituto superiore di sanità».


Tutte le relazioni prodotte «pervengono alla conclusione che non esistono evidenze scientifiche solide e incontrovertibili circa il fatto che il contagio avvenuto in classe influisca sull’andamento generale del contagio, che l’aumento del contagio tra i soggetti in età scolastica sia legato all’apertura delle scuole, che la cosiddetta variante inglese si diffonda maggiormente nelle sole fasce d’età scolastiche, che le diverse varianti circolanti nel Paese siano resistenti ai vaccini in uso in Italia».

«Riesaminare le misure impugnate»

I giudici hanno inoltre considerato che lo stesso Dpcm impugnato richiama verbali del Cts e altre osservazioni tecnico-scientifiche da cui «non emergono indicazioni specifiche ostative alla riapertura delle scuole», ma anche il fatto che il Cts «non sembra avere valutato la possibilità, nelle zone rosse, di disporre la sospensione delle attività didattiche solo per aree territoriali circoscritte, in ragione del possibile andamento diversificato dell’epidemia nella regione».

Per i giudici amministrativi sussistono quindi gli estremi per la concessione della tutela cautelare invocata dai ricorrenti, ma solo al fine di ordinare alla presidenza del Consiglio di «riesaminare le misure impugnate alla luce di tutta la documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente, e in particolare di quanto emerge dagli studi medico-scientifici e dalle relazioni scientifiche da essa depositate in giudizio, adottando, all’esito del riesame, un provvedimento specificamente motivato». L’udienza di merito è fissata per il prossimo 14 luglio.

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