Guida sotto effetto di droga (anche il giorno dopo): «Va punito solo se crea pericolo». Cosa dice la sentenza della Consulta

La Corte Costituzionale ha depositato oggi una sentenza che ridefinisce i confini della norma introdotta nel 2024 sull’articolo 187 del Codice della Strada. Secondo i giudici, chi si mette al volante dopo aver assunto sostanze stupefacenti può essere punito soltanto se crea un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione stradale. La modifica operata lo scorso anno aveva eliminato il riferimento allo «stato di alterazione psico-fisica», limitandosi a sanzionare chi guida «dopo aver assunto» droga. Una formulazione che aveva scatenato dure polemiche, fino al caso che ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale da parte di tre giudici di merito.
Cosa cambiava con la riforma del Codice della Strada 2024
Prima della modifica, l’articolo 187 puniva chi guidava «in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto» stupefacenti. Il legislatore aveva deciso di semplificare la norma eliminando il requisito dell’alterazione, a causa delle difficoltà di prova emerse nella prassi giudiziaria. Il risultato era un testo che sanzionava semplicemente la guida successiva all’assunzione di droga, senza specificare tempistiche né condizioni. Questo ha fatto scattare l’allarme tra giuristi e avvocati penalisti, che hanno visto nella nuova formulazione il rischio di punire comportamenti del tutto innocui per la sicurezza stradale.
I dubbi sollevati dai giudici
Secondo i giudici che si sono rivolti alla Consulta, appoggiati dall’Unione delle Camere penali italiane e dall’Associazione italiana dei professori di diritto penale, intervenuti come “amici curiae”, la norma riformulata avrebbe consentito di punire chiunque avesse assunto stupefacenti «in qualsiasi momento anteriore alla guida: in ipotesi, anche giorni, settimane o mesi prima». Un’interpretazione che avrebbe prodotto risultati «irragionevoli e sproporzionati», colpendo anche chi si metteva al volante senza alcuna effettiva compromissione delle capacità di guida. Inoltre, secondo i critici, la norma creava disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’alcol alla guida e non permetteva di individuare con precisione quali condotte fossero punibili.
L’interpretazione della Consulta: serve pericolo concreto
La Corte Costituzionale non ha accolto le censure di illegittimità, ma ha imposto un’interpretazione restrittiva della norma basata sui principi di «proporzionalità e offensività». Secondo Palazzo della Consulta, va accertata la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantità di stupefacenti «che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche». Non basta quindi la semplice traccia di sostanza nel sangue: serve una quantità potenzialmente capace di alterare le normali capacità di controllo del veicolo.
Cosa significa nella pratica: non serve più provare l’alterazione effettiva
L’effetto pratico della sentenza è duplice. Da un lato, non occorrerà più dimostrare che il conducente fosse effettivamente in stato di alterazione psico-fisica al momento della guida, alleggerendo l’onere probatorio per l’accusa. Dall’altro, sarà comunque necessario verificare che la quantità di sostanza presente nell’organismo «appaia idonea ad alterare queste capacità in un assuntore medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale». In sostanza, la Consulta ha trovato un punto di equilibrio: non serve più la prova dell’alterazione individuale, ma va comunque accertato un pericolo potenziale basato su criteri scientifici oggettivi.
Che cosa cambia con la sentenza della Consulta
La sentenza evita che vengano punite situazioni controverse, come quella di chi viene fermato con tracce residue di sostanze assunte giorni o settimane prima, ormai prive di qualsiasi effetto sulle capacità di guida. L’interpretazione della Corte riporta la norma dentro i binari costituzionali, garantendo che venga sanzionato solo chi effettivamente mette a rischio la sicurezza stradale. Resta però da vedere come questa interpretazione verrà applicata concretamente dai tribunali e quali criteri scientifici verranno adottati per stabilire quando la quantità di sostanza presente nell’organismo risulti «generalmente idonea» a compromettere la guida.
