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Referendum giustizia: vademecum per votare al netto delle tifoserie – L’analisi di Pietro Ichino

17 Marzo 2026 - 16:26 Pietro Ichino
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Il referendum si è rapidamente trasformato in uno scontro politico, tralasciando invece il problema più grave della giustizia: la sua persistente lentezza

Il 22 marzo siamo chiamati a votare su una riscrittura degli articoli 104 e 105 della Costituzione, cui si aggiungono piccole modifiche, di mero coordinamento, degli articoli 87, 102, 106, 107 e 110.

Che cosa dispone la nuova legge costituzionale

Riaffermato il principio fondamentale per cui «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», la riforma prevede una separazione netta non soltanto tra le carriere dei magistrati giudicanti e quelle dei requirenti, cioè dei pubblici ministeri – che con la legge Cartabia del 2022 sono state già quasi del tutto distinte – ma anche tra i rispettivi organi di autogoverno. L’attuale Consiglio superiore della magistratura viene dunque sostituito da due Consigli superiori, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica e ciascuno costituito per due terzi da magistrati estratti a sorte, rispettivamente tra i giudicanti e tra i requirenti; l’altro terzo è estratto a sorte in una lista di professori di diritto o avvocati compilata dal Parlamento in seduta comune.
La funzione disciplinare viene affidata a un’Alta Corte, composta per tre quinti mediante estrazione a sorte tra i magistrati delle due carriere; per i restanti due quinti da professori o avvocati con vent’anni di esperienza, di cui metà scelti dal Presidente della Repubblica, metà estratti a sorte da una lista compilata dal Parlamento in seduta comune.

Le due fazioni

Protagoniste principali del dibattito sulla legge sono da una parte la coalizione di centro-destra che sostiene il governo Meloni, dall’altra l’Associazione nazionale magistrati fiancheggiata dalla maggior parte delle forze di opposizione. Entrambe sono responsabili di comportamenti anomali sul piano istituzionale, che hanno determinato una forte politicizzazione della campagna referendaria. Il risultato è che si tende a discutere delle malefatte o delle intenzioni nascoste o palesi dell’una o dell’altra parte, mentre viene dedicata scarsissima attenzione al contenuto tecnico-giuridico della legge. Alle ragioni, tutte apprezzabili, di un “voto contro” l’una o l’altra parte sono rispettivamente dedicati i due paragrafi che seguono. Nell’ultimo propongo invece le ragioni di un voto che prescinda dalla polemica politica tra le due forze principali in campo e dai rispettivi meriti e demeriti e si focalizzi soltanto sul contenuto della nuova legge. Ma lo faccio essendo ben consapevole di quanto sia problematica una scelta referendaria che prescinda dal contesto politico in cui la consultazione si colloca.

Le ragioni per non votare “Sì”

Indetto il referendum numerosi esponenti della maggioranza hanno provocatoriamente enfatizzato la propria insofferenza nei confronti degli interventi della magistratura che «mettono i bastoni tra le ruote all’esecutivo», indicando come pregio della riforma una sua pretesa idoneità a impedirli, anche se nel testo approvato dal Parlamento non si trova traccia di disposizioni che possano avere un effetto di questo genere. Nell’operazione si è distinto soprattutto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che nel suo ultimo libro (Una nuova giustizia, 2026) ha invitato l’opposizione di sinistra, in vista di un suo possibile ritorno al governo, a considerare i vantaggi di «una maggiore libertà d’azione domani», così avallando deliberatamente la lettura della riforma come un attacco all’autonomia dei magistrati.

È dunque molto ragionevole la posizione di chi decide di votare “No” (o anche solo di annullare la scheda, se non intende schierarsi neppure dall’altra parte), per protesta contro l’intendimento confessato dallo stesso ministro della Giustizia, di cui la riforma porta il nome. Questa scelta, poi, non può che essere rafforzata dai giri di valzer del governo Meloni con governi caratterizzati da un orientamento illiberale, come quello ungherese di Viktor Orbán, e ancor più dal suo silenzio imbarazzato di fronte alle forzature gravissime – quelle sì – del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro il sistema costituzionale di divisione dei poteri: come ha osservato Mario Monti sul Corriere della Sera, proprio dall’ambiguità del nostro governo su questo punto si può trarre un motivo ulteriore per negare il consenso alla riforma.

Le ragioni per non votare “No”

Nel gioco sistemico, tuttavia, è intervenuta da protagonista anche l’Associazione nazionale magistrati: la quale si è fatta addirittura promotrice diretta del primo “Comitato per il No”. Il che tende a trasformare il referendum stesso in una sorta di aberrante plebiscito “pro o contro i giudici”. La stortura istituzionale insita nella presa di posizione dell’Anm è, poi, doppiamente aggravata dall’avere collocato la sede del proprio “Comitato per il No” presso la Corte di Cassazione (giudice su diversi aspetti della stessa procedura referendaria) e dall’incoraggiamento che ha dato all’utilizzo delle sedi degli uffici giudiziari periferici per la campagna a sostegno del “No”.

Colpisce che l’intera argomentazione dell’Anm non sia costruita affatto – come ci si sarebbe dovuti attendere da un’associazione di persone esperte di diritto – su una lettura obiettiva dei nuovi articoli 104 e 105 della Costituzione, per indicarne le parti che determinerebbero una diminuzione dell’autonomia dei giudici e dei pubblici ministeri – anche perché effettivamente queste parti non ci sono. L’Associazione – seguita da tutti i sostenitori del “No” – si limita a far propria la lettura politica che ne danno il ministro Nordio e altri esponenti della maggioranza. Così l’unico argomento usato è quello che compare sul manifesto affisso nelle strade, in cui si legge: «Vorresti giudici che dipendono dalla politica? Con la legge Nordio i politici vogliono controllare le decisioni dei magistrati».

Si possono anche considerare tutti questi come “falli di reazione” della magistratura in risposta alle provocazioni del ministro; ma ciò nulla toglie alla gravità dei falli stessi e al significato politico che assumono nel difficile contesto attuale: il trasformarsi dell’Anm nella punta di diamante di una nuova parte politica, “il partito dei giudici”.

È dunque molto ragionevole anche la posizione di chi, non volendo in alcun modo avallare una prospettiva di questo genere, decide di votare “Sì”, (o anche solo di annullare la scheda, per evitare che il proprio voto possa essere letto come un sostegno al governo Meloni).

Le ragioni di un voto fondato sul solo contenuto delle nuove norme costituzionali

La netta separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, e anche dei rispettivi organi di autogoverno, avrebbe dovuto costituire fin dal 1988 il logico e naturale completamento della riforma del codice di procedura penale, che ha segnato il passaggio dal cosiddetto “processo inquisitorio” al “processo accusatorio”, una riforma tenuta a battesimo dall’allora ministro della Giustizia Giuliano Vassalli, socialista, insigne giurista ed ex partigiano. Sarebbe stato un completamento indispensabile; innanzitutto perché non può essere del tutto “terzo” – nella logica del “processo accusatorio” – un giudice che si trova a scegliere tra le ragioni di un estraneo e quelle di un proprio collega; in secondo luogo, perché l’accusa mossa a un cittadino, nella logica del processo accusatorio, deve essere davvero soltanto un atto di parte e non, come troppo spesso appare, una sorta di preannuncio di condanna.

Se alla fine degli anni Ottanta la riforma non venne completata con la separazione delle carriere dei magistrati fu già allora a causa della netta opposizione dell’Anm, che indusse la maggioranza a rinviare quell’ultimo passo. Accadeva quando Silvio Berlusconi era ancora soltanto un imprenditore fra i tanti e l’Italia era governata da una coalizione di centro-sinistra. In quell’occasione il legislatore si lasciò imporre il veto da un soggetto che avrebbe dovuto astenersi dall’interferire con il processo legislativo e che oltretutto interveniva per impedire la revisione di una parte non secondaria del vecchio processo di matrice autoritaria. Oggi la stessa opposizione dell’Anm si ripete, uguale a sé stessa. E il ministro della Giustizia, invece di limitarsi a dire questo, fa il possibile per provocare e fornire motivi a quell’opposizione.

Sulla piena coerenza della nuova formulazione degli articoli 104 e 105 della Costituzione con la riforma Vassalli si sono pronunciati ultimamente anche illustri costituzionalisti da sempre appartenenti all’area del centro-sinistra, come Augusto Barbera, ex presidente della Consulta ed ex parlamentare del Pci, Stefano Ceccanti, Carlo Fusaro. E il civilista Cesare Salvi, che a chi gli rimprovera di mettersi contro la sinistra a cui appartiene risponde: «Amicus Plato, sed magis amica veritas» (Platone mi è amico, ma la verità mi è ancora più amica).

La questione del sorteggio

Aggiungo soltanto che non vedo niente di male – al contrario, vedo alcuni rilevanti aspetti di opportunità – nel fatto che, con la riforma, una parte dei membri dei due Consigli superiori e dell’Alta Corte disciplinare sia scelta mediante un sorteggio e non mediante elezione da parte dei magistrati stessi: questa modalità è del tutto coerente con la natura e la funzione dei tre organi, che non deve essere in alcun modo politica, ma esclusivamente organizzativa e disciplinare. Del resto, nel nostro ordinamento giudiziario è del tutto casuale – sostanzialmente un sorteggio – anche l’individuazione dei giudici impegnati in processi che possono concludersi con una richiesta o una sentenza di ergastolo. I fautori del “No” al referendum dovrebbero dunque spiegare perché considerino inconcepibile che siano sorteggiati i magistrati cui competeranno funzioni meramente organizzative o di giudizio sugli illeciti disciplinari dei propri colleghi.

Fatto sta che l’Italia è oggi, con la Francia, il solo Paese dell’Europa liberal-democratica nel quale la magistratura requirente appartiene allo stesso ordine cui appartiene la magistratura giudicante. Peraltro, Oltralpe la funzione del pubblico ministero è direttamente controllata dal governo: ciò che mostra come l’autonomia dei magistrati non dipenda dall’unicità o separazione delle due carriere e degli organi di autogoverno.

Va detto semmai che questa legge – nell’ipotesi che superi il vaglio referendario – non porterà con sé alcun rimedio contro il difetto più grave dell’amministrazione giudiziaria italiana: la sua dannosissima lentezza. Se governo, maggioranza, opposizione e la stessa Associazione nazionale magistrati avessero dedicato al problema dell’efficienza degli uffici giudiziari metà delle energie che riservano a sostenere o a ostacolare la riforma, probabilmente la nostra giustizia oggi sarebbe più efficiente.

Una cosa, comunque, è certa: dal giorno successivo al referendum, quale che ne sia l’esito, occorrerà ricominciare a focalizzare l’attenzione sulle questioni più gravi che riguardano l’efficienza della nostra amministrazione giudiziaria, e che la legge Nordio lascia irrisolte.

La guida al Referendum:

Questo articolo è stato pubblicato sul nuovo numero di Eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, in edicola da sabato. In questo numero, Eco guarda dentro le mura del nostro sistema penitenziario facendo parlare i dati. La stragrande maggioranza dei detenuti sconta la pena in prigioni fortemente sovraffollate. È un problema cronico che richiede interventi strutturali, compresa la costruzione di nuove carceri. Non si tratta solo di rispettare il dettato costituzionale nel trattamento di chi ha commesso un reato, ma anche di garantire maggiore sicurezza alla società. Sovraffollamento e recidiva sono infatti due facce della stessa medaglia: un carcere puramente punitivo rischia di trasformarsi in una scuola del crimine. Dove invece le condizioni di detenzione sono migliori, i detenuti possono partecipare a programmi di lavoro e rieducazione che favoriscono il reinserimento e riducono significativamente il rischio di tornare a delinquere.

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