Perché la volontà della famiglia Poggi potrebbe contare più dei tribunali in caso di proscioglimento di Stasi nella revisione del processo

Un eventuale ribaltamento della sentenza per l’omicidio di Chiara Poggi in sede di revisione del processo sulla condanna di Alberto Stasi apre uno scenario che non riguarda solo la libertà dell’allora fidanzato della vittima, ma anche il complesso destino del risarcimento versato in questi anni alla famiglia Poggi. Se un eventuale processo di revisione dovesse concludersi con un’assoluzione, il legale della famiglia Gian Luigi Tizzoni ha chiaramente detto, in un’intervista a Open, che «i Poggi corrisponderanno a Stasi quello che da Stasi hanno ricevuto fino a quel momento». Vale a dire che restituirebbero senza batter ciglio i soldi corrisposti da Alberto in questi anni, dalla sentenza di condanna del 2015 ad oggi. Ma più in generale, il diritto alla restituzione delle somme non è così scontato o automatico come si potrebbe immaginare, a causa della differenza degli effetti tra la decisione di un giudice penale e ciò che firmano le parti in un accordo privato.
Cosa stabilisce l’ordinamento italiano sulla restituzione del risarcimento
Secondo la regola generale dettata dal codice di procedura penale, se una condanna viene revocata in seguito a revisione, il giudice ordina anche la restituzione di quanto pagato alle parti civili in forza della condanna. Come spiegano a Open gli avvocati Amalia Buzura dello studio Melzi d’Eril-Vigevani e Davide Matteo Ripamonti dello studio Slaw Milano, «se le somme fossero state versate esclusivamente in esecuzione della sentenza penale di condanna, la loro restituzione potrebbe essere disposta dal giudice della revisione ai sensi dell’art. 639 C.p.p. Più complessa sarebbe, invece, l’ipotesi in cui tra le parti fosse intervenuto un accordo transattivo». Come effettivamente è stato tra i Poggi e Stasi.
L’avvocato Tizzoni, sempre nell’intervista a Open, ha infatti spiegato che tra le due parti è stato stipulato un accordo privato (dopo la sentenza di condanna), che fissava a 700mila euro la cifra del risarcimento (contro il milione e duecentomila stabilito dai giudici), anche per venire incontro alle difficoltà della madre di Stasi. In questo caso, spiegano gli avvocati, «Alberto Stasi potrebbe dover fare ricorso agli strumenti previsti dal diritto civile per ottenere la restituzione delle somme versate qualora ciò non avvenisse spontaneamente».
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Perché si stipula un accordo privato
Quali possano essere in generale, al di là di quanto accaduto nel processo per l’omicidio accaduto a Garlasco, le ragioni della stipula di un accordo ce lo spiegano gli avvocati Buzura e Ripamonti: «Le ragioni che possono indurre un imputato a definire transattivamente (cioè mediante un accordo) la questione risarcitoria sono diverse. Anzitutto, un accordo può consentire di concordare un importo inferiore (come appunto è avvenuto tra i Poggi e gli Stasi, ndr) rispetto a quello che potrebbe essere liquidato dal giudice. Inoltre, durante la pendenza del procedimento, il risarcimento del danno può essere valutato positivamente dal giudice nel momento in cui determina la pena da applicare, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge per il reato contestato.
In altri casi, il risarcimento della persona offesa costituisce addirittura un requisito necessario per accedere a determinati riti alternativi, come il patteggiamento (per completezza, precisiamo che non è questo il caso di Stasi, il quale aveva scelto il rito abbreviato: un rito cui l’imputato ha diritto di accedere indipendentemente dall’avvenuto risarcimento del danno). Dopo la conclusione del processo, invece, un accordo può essere utile per disciplinare le modalità di pagamento del risarcimento – ad esempio prevedendo una rateizzazione o fissando determinate scadenze – ed eventualmente anche per concordare una riduzione dell’importo dovuto» come pare sia accaduto, stando alle parole dell’avvocato Tizzoni.
La restituzione del risarcimento non è automatica
Più in generale la restituzione del risarcimento, in caso di accordo fra le parti, sempre che non sia spontanea, potrebbe dover essere stabilita da un tribunale civile. Gli esperti sottolineano che per ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione di un accordo transattivo bisognerebbe ottenere l’annullamento del contratto di transazione da parte del giudice civile: «Si tratta, tuttavia, di una strada ardua – spiegano i legali – perché difficilmente sarebbe invocabile un errore, un dolo o una violenza tra le parti, e i termini per promuovere l’azione potrebbero essere già prescritti. Precisiamo, infine, che anche in caso di annullamento del contratto – circostanza alquanto remota – l’azione di ripetizione (ossia restituzione) delle somme corrisposte in virtù di un contratto è soggetta a una prescrizione decennale, sicché sarebbe comunque impossibile ottenere la restituzione dei pagamenti effettuati più di 10 anni fa».
La restituzione del risarcimento per i Poggi
Eppure, nonostante questi ostacoli giuridici che sembrerebbero blindare le somme già incassate dai Poggi, la realtà dei fatti appare molto più lineare nelle intenzioni della famiglia di Chiara. L’avvocato della famiglia ha infatti chiarito che per i suoi assistiti la questione economica è sempre stata secondaria. Dei circa 700mila euro previsti dall’accordo transattivo raggiunto anni fa, la famiglia ha incassato finora tra i 350 e i 400mila euro. Una parte di questi è stata utilizzata per pagare le ingenti spese processuali, ma il resto è custodito in un conto dedicato che il padre di Chiara, Giuseppe Poggi, non ha mai toccato. In quel conto confluiscono anche i circa 300-400 euro al mese che Stasi versa lavorando durante la sua detenzione carcere. Tizzoni è stato netto nel precisare che se dovesse esserci un ribaltamento, per la famiglia Poggi restituire quel denaro non comporterebbe alcun serio disagio, proprio perché quelle somme non sono mai entrate nella loro disponibilità quotidiana.

