Al debutto lo smart working semplificato in 6 Regioni

Coronavirus, solo il datore può disporre l’applicazione del lavoro agile nelle regioni interessate

Con Decreto approvato ieri, la Presidenza del Consiglio (correggendo qualche imprecisione presente nelle norme emanate nei giorni scorsi) ha aperto la strada all’utilizzo rapido del lavoro agile. Sulla base delle nuove regole, le aziende aventi sede in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria – dove le attività lavorative devono far fronte alla diffusione del Coronavirus – potranno chiedere ai propri dipendenti di lavorare fuori dall’ufficio (a casa o in un altro luogo) senza dover richiedere un accordo scritto (come previsto secondo le regole ordinarie). La modalità semplificata potrà applicarsi anche ai lavoratori residenti o domiciliati in queste regioni che vanno a lavorare in altre zone del Paese.


Il primo decreto approvato sabato scorso, ora abrogato, parlava di applicazione “automatica” dello smart working, dando l’idea che anche il lavoratore potesse esigere di passare a questa modalità. Nella nuova versione, è venuto meno questo riferimento, e quindi adesso sembra fugato ogni dubbio: solo il datore di lavoro può disporre l’applicazione del lavoro agile. Certamente, questo potere dovrà essere usato con grande equilibrio: le imprese devono tutelare la salute dei dipendenti (art. 2087 del codice civile), valutando la necessità di evitare la presenza in ufficio in situazioni di rischio.


Anche l’informativa sui rischi per la salute e sicurezza del lavoro potrà essere mandata al dipendente in via telematica (basta, quindi, una semplice email al dipendente), utilizzando i moduli che saranno disponibili sul sito Inail o quelli normalmente utilizzati per situazioni analoghe.

Questa grande semplificazione sarà tuttavia applicabile solo fino al 15 marzo; dopo questa data (a meno di eventuali proroghe) si tornerà alla disciplina ordinaria. Sulla base di questa disciplina (utilizzabile oggi anche per le regioni che non rientrano nell’elenco previsto dal DPCM governativo) si può attivare il lavoro agile solo firmando un accordo scritto tra lavoratore e azienda. Viene confermato, invece, l’obbligo di effettuare in via telematica la comunicazione ai servizi competenti per l’attivazione dello strumento.

La semplificazione vale per tutte le forme di lavoro subordinato; nessuna regole ad hoc viene, invece, stabilita per il “popolo delle partite iva” e l’ampia gamma dei lavoratori parasubordinati della gig economy e dei servizi. Sul piano giuridico è inevitabile (se sono formalmente autonomi, hanno già diritto di lavorare in modalità smart) ma l’esperienza insegna che non sempre la forma contrattuale “racconta” correttamente la posizione di un lavoratore: è bene che per tutto questo modo i committenti siano flessibili e pensino a garantire la tutela della salute dei loro collaboratori.

Il parere degli esperti

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Foto copertina di Free-Photos da Pixabay