Perché Andrea Sempio non potrebbe essere condannato per femminicidio – Il video
Da quando in Italia è entrato in vigore il nuovo reato di femminicidio, una delle domande emerse attorno al caso Garlasco riguarda proprio la possibile applicazione di questa norma nel caso in cui Andrea Sempio venisse rinviato a giudizio e condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. La risposta ce la dà la nostra Costituzione ed è inequivocabile: no. E il motivo non dipende tanto dal movente ipotizzato dagli inquirenti, che anzi corrisponde quasi letteralmente alla formulazione del nuovo articolo, quanto da un principio fondamentale del diritto penale italiano: il divieto di retroattività della legge penale sfavorevole.
Il nuovo reato di femminicidio
Il reato autonomo di femminicidio è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la legge n. 181 del 2025, entrata in vigore il 17 dicembre 2025. La riforma ha inserito nel codice penale l’articolo 577-bis, che punisce con l’ergastolo chi cagiona la morte di una donna «come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna» oppure «in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere una relazione affettiva». Nel caso Garlasco, il movente ipotizzato dalla procura, cioè l’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale, sembrerebbe, almeno astrattamente, compatibile con la formulazione della nuova norma. Tuttavia, questo non basta per applicare il reato di femminicidio a un fatto avvenuto nel 2007.
Perché il femminicidio non sarebbe applicabile a Sempio
Per capire perché il reato di femminicidio non sarebbe applicabile al caso Garlasco, è fondamentale considerare i tempi di quando è avvenuto il delitto e di quando è entrato in vigore il nuovo reato. Ebbene, l’omicidio di Chiara Poggi risale al 13 agosto 2007, quasi vent’anni prima che la nuova norma venisse promulgata. Ed è qui che entra in gioco uno dei principi cardine della Costituzione e del diritto penale: l’irretroattività della legge penale sfavorevole. L’articolo 25 della Carta stabilisce infatti che «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».
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Lo stesso principio è ribadito dall’articolo 2 del Codice penale, che disciplina gli effetti del succedersi delle leggi penali nel tempo e prevede che «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato». Questa disposizione rappresenta la traduzione concreta del principio di legalità: una persona può essere giudicata solo sulla base delle norme esistenti al momento in cui il fatto è stato commesso. In altre parole, lo Stato non può introdurre successivamente una nuova fattispecie penale più grave e applicarla a fatti accaduti anni prima.
La ratio del principio di irretroattività
Il divieto di retroattività della legge penale sfavorevole è una garanzia fondamentale per i cittadini. La ratio è che chiunque debba poter conoscere in anticipo le conseguenze penali delle proprie azioni. Se una norma viene introdotta successivamente, non può essere applicata retroattivamente, perché questo violerebbe, come detto, il principio di legalità ma anche il legittimo affidamento del cittadino nella certezza del diritto. Per questo motivo il legislatore non può “creare” oggi un reato o una fattispecie più grave e usarla per giudicare condotte passate.
Quindi, anche nell’ipotesi di un rinvio a giudizio e di una successiva condanna di Andrea Sempio, il reato di femminicidio non potrebbe essere contestato né applicato. L’imputazione resterebbe quella prevista dal quadro normativo vigente nel 2007, cioè omicidio volontario, eventualmente accompagnato dalle aggravanti contestate dalla procura.
Il principio opposto: la retroattività della legge favorevole al reo
L’articolo 2 del codice penale contiene però anche il principio inverso: quello della retroattività della legge più favorevole all’imputato. Il secondo comma disciplina infatti la cosiddetta «abolitio criminis», cioè l’ipotesi in cui una condotta cessi di essere considerata reato. In questi casi, «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali».
Questo significa che, se il legislatore elimina un reato dall’ordinamento, la nuova disciplina favorevole si applica anche ai fatti commessi prima della riforma, fino a rendere nulle eventuali condanne già definitive. La logica è opposta rispetto al divieto di retroattività della legge sfavorevole: non sarebbe infatti conforme al principio di uguaglianza continuare a punire chi ha commesso un fatto che lo Stato non considera più reato.

