Dopo la strage di Modena si torna a parlare del permesso di soggiorno “a punti”: ecco cosa dice oggi la legge in Italia

Dopo il caso di Salim El Koudri, che a Modena ha travolto con l’auto a folle velocità diverse persone, Si è molto parlato in questi giorni del tema della revoca del permesso di soggiorno e della proposta avanzata dalla Lega di introduzione di un permesso di soggiorno a punti per cittadini stranieri. Salim El Koudri però è a tutti gli effetti cittadino italiano, e quindi non verrebbe in alcun modo colpito da eventuali modifiche alla norma che regola l’ottenimento del permesso di soggiorno o la sua revoca. Cosa dice però la legge a oggi su questo tema ma, soprattutto, l’idea dell’introduzione di “punti” sarebbe davvero così nuova?
Quando il permesso di soggiorno può essere revocato
«Esistono diverse macro-categorie di cause che possono portare alla revoca del permesso di soggiorno o al rifiuto del suo rinnovo», per il venir meno dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. A raccontarlo a Open è l’avvocato Pietro Derossi, responsabile di un team di esperti di diritto dell’immigrazione dello studio legale Lexia e collaboratore della Fondazione ISMU. «Nello specifico sono: l’aver commesso specifici reati, elencati dal Testo unico sull’immigrazione, come quelli legati a violenze sessuali, tratta di esseri umani, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e traffico di stupefacenti. Questi reati sono ostativi al rinnovo, e farebbero scattare una sanzione automatica della revoca o del rifiuto del rinnovo in caso di primo rilascio già avvenuto».
«Esiste poi una terza situazione, che si configura quando la questura, a fronte di reati diversi da quelli per cui scatta la revoca automatica, valuti che alcune condotte reiterate determinino un pericolo per l’ordine o la sicurezza pubblica. In tali casi, si potrebbe arrivare alla revoca o al diniego del rinnovo dei permessi di soggiorno». Infine sarebbe prevista l’impossibilità di rinnovare il permesso di soggiorno (art. 13.4 DPR 394/1999) per cittadini stranieri, in possesso di permessi ordinari, che si siano assentati dall’Italia in modo continuativo per un tempo superiore alla metà della durata del loro permesso di soggiorno, ad esempio per oltre 12 mesi nel caso di permesso biennale, salvo gravi e comprovati motivi di leva obbligatoria all’estero o di salute.
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L’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato
Un ulteriore caso, però, che potrebbe motivare la revoca o il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno ai danni di un cittadino straniero è legato al mancato rispetto delle condizioni previste nell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, introdotto dal legislatore italiano con il decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 14 settembre 2011 ed entrato ufficialmente in vigore il 10 marzo 2012.
Il sito del ministero dell’Interno riporta: «Gli stranieri, di età superiore ai 16 anni, che faranno ingresso nel territorio nazionale per la prima volta e richiedano un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, dovranno sottoscrivere tale accordo presso le Prefetture o le Questure». L’accordo prevede impegni reciproci: da un lato, il cittadino straniero si impegna al rispetto delle regole della società civile, al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione. Dall’altro, lo Stato italiano si impegna ad assicurare al cittadino straniero il godimento dei diritti fondamentali e a fornirgli gli strumenti che gli consentano di acquisire la lingua, la cultura ed i principi della Costituzione italiana.
Come funziona il sistema “a punti”
L’accordo che, secondo la norma, andrebbe stipulato da ogni richiedente contestualmente alla presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l’immigrazione della prefettura o alla questura competente, sarebbe «articolato per crediti». All’atto della sottoscrizione vengono assegnati allo straniero «sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia». Quindici di questi crediti sarebbero però vincolati alla sua partecipazione, entro 90 giorni, a una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile gratuita della durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore.
Avrebbe inoltre una durata di due anni, prorogabile di un altro anno, al termine dei quali, il cittadino dovrebbe avere accumulato almeno 30 crediti, pena la revoca o il diniego alla richiesta del permesso di soggiorno. Lo sportello unico della prefettura competente sarebbe poi incaricato di svolgere le procedure di verifica dell’accordo richiedendo allo straniero la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti o, in assenza della documentazione, dovrebbe procedere con l’accertamento dei livelli di conoscenza richiesti attraverso un apposito test.
Come si ottengono o perdono punti
Il sistema a crediti prevede un tabellario sia per l’accredito dei punti sia per la loro decurtazione. A fronte infatti dei 16 crediti immediatamente riconosciuti, è prevista la possibilità di conseguirne altri: sono corrisposti infatti fino a 30 punti per il raggiungimento della conoscenza della lingua italiana a un livello superiore al B1, fino a 12 punti per una conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, fino a 30 punti corsi di istruzione secondaria superiore o di istruzione e formazione professionale e fino a 50 per percorsi accademici condotti al livello di dottorato. È previsto, al contrario, anche un sistema di decurtazione di punti nel caso di provvedimenti giudiziari o sanzioni pecuniarie connesse a illeciti amministrativi e tributari, che va dai 2 punti decurtati per condanne anche non definitive al pagamento di una ammenda non inferiori a 10 mila euro fino ai 25 per condanne anche non definitive alla pena della reclusione non inferiori a tre anni.
Nel caso di punteggio inferiore a 30 punti a un mese dallo scadere dei 2 anni, è normalmente prevista una proroga che consenta al cittadino straniero di accumulare i crediti mancanti nei successivi 12 mesi. Al termine di questi ultimi, però, soprattutto in caso di crediti negativi o pari a 0, l’accordo è considerato “risolto per inadempimento” e il prefetto o un suo delegato dispongono della revoca del «permesso di soggiorno o del rifiuto del suo rinnovo e dell’espulsione dello straniero dal territorio nazionale, previa comunicazione, con modalità informatiche, dello sportello unico alla questura». Nel caso, invece, di ottenimento di 30 o più crediti allo scadere dei 2 (o 3 anni), l’accordo si considera estinto, con rilascio del relativo certificato.
Uno strumento quasi mai applicato
Il sistema a punti previsto dall’Accordo di integrazione per lo straniero si configurerebbe quindi a tutti gli effetti come uno strumento che può comportare la revoca del permesso. «ll problema è che viene ampiamente disapplicato», dichiara l’avvocato Pietro Derossi: «Negli ultimi 5 anni, nei casi trattati dal mio team, non ci è mai capitato che qualcuno venisse anche solo convocato per verificare i punteggi al termine entro il quale l’accordo di integrazione dovrebbe essere completato». Ha poi aggiunto: «Nella nostra esperienza professionale, nel 90% dei casi l’accordo non viene neanche stipulato e comunicato allo straniero in tutti i casi in cui la Prefettura non sia coinvolta nel procedimento migratoria, ad esempio per i nomadi digitali, i titolari di visto per residenza elettiva o gli studenti, la cui domanda di permesso di soggiorno è trattata esclusivamente dalla Questura. Inoltre, anche da parte delle prefetture, non viene eseguita una reale verifica dei punteggi a fine del biennio».
Ancora, il paradosso vuole che il cittadino straniero possa in teoria tenere traccia del suo punteggio solo tramite SPID, ma per avere l’identità digitale oggi serve la carta d’identità elettronica, che «non è un documento essenziale o particolarmente utile per lo straniero che ha il permesso di soggiorno. Questo rende molto difficile per la persona straniera da poco arrivata in Italia tenere traccia dei suoi crediti. Parliamo di cittadini che impiegano già fino a uno o due anni per ottenere il primo permesso di soggiorno tra ritardi delle questure, tempistiche di emissione dei nulla osta all’ingresso e complessità procedurali, quindi già coinvolti in processi molto complessi e difficili per loro da gestire».
Le ragioni della mancata applicazione del sistema a punti
Ma se esiste un sistema a punti legato al permesso di soggiorno, perché non viene applicato? «La risposta è molto semplice», commenta Derossi: «Esiste una forte incapacità degli uffici – pensiamo alle Questure di Firenze, Roma e Torino, per esempio – di far fronte alle domande di permessi di soggiorno e di rinnovi in modo efficiente e tempestivo per via di carenze strutturali di risorse. In questo contesto, l’eventualità che gli uffici della Prefettura si mettano ogni volta a controllare i punteggi, uno a uno, di ciascuno straniero in Italia, considerando che parliamo di decine di migliaia di persone, è una cosa assolutamente irrealistica». Inoltre, continua l’avvocato, «L’immigrazione è un sistema complesso, legiferato da una normativa altrettanto complessa. In Italia gli uffici preposti sono Prefetture e Questure che hanno degli sportelli dedicati, ma il personale di questi uffici oltre ad essere numericamente inadeguato è anche spesso poco formato e stenta a conoscere tutti i tecnicismi della normativa applicabile. Sarebbero auspicabili semplificazione procedurali e una gestione dei procedimenti centralizzata, in mano ad un organo unico altamente competente e specializzato».
Numeri e dati dei permessi di soggiorno in Italia
Secondo le stime Istat diffuse nell’ottobre 2025 e relative al 2024, i cittadini non comunitari con regolare permesso di soggiorno al 31 dicembre 2024 sarebbero stati oltre 3 milioni e 800mila. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati dalle questure italiane nel corso dell’anno ammontava a 290.119, segnando una riduzione del 12,3% rispetto al 2023. Diminuiti anche i permessi legati a famiglia e studio, a fronte di un aumento di quelli per lavoro (+3,8%) rispetto al 2023. Nel 2024, erano inoltre state 151.120 le persone che avevano presentato domanda di asilo in Italia, 20.555 in più rispetto al 2023.
Foto copertina: Questura di via Fatebenefratelli, Milano 2025 ANSA | MATTEO CORNER

