La «pistola» di Anna Rita Biagini, la signora della citofonata di Salvini alla famiglia italo-tunisina a Bologna

Si tratta veramente di un’arma da fuoco? Può la signora detenere tale arma?

In questi giorni è circolato lo screenshot di un post Facebook di Anna Rita Biagini, la signora che indicò l’abitazione della famiglia italo-tunisina a cui aveva citofonato Matteo Salvini a Bologna, dove mostra una pistola. Una utente, non trovando il post, chiede alla signora che fine ha fatto ottenendo risposta:

Giovanna: «Anna Rita Biagini e la foto con la pistola dov’è finita? Furbetta ma non troppo»

Anna Rita Biagini: «La pistola è sul mobile legalmente detenuta. Perché non ti fai i fatti tuoi, o sei amica di spacciatori?»

La signora Biagini non nega di possederla e sostiene che sia legalmente detenuta. Non si tratta di una vera e propria arma da fuoco, si tratta di un «giocattolo» pur sempre pericoloso se usato inadeguatamente. Ecco lo screenshot del post con la foto della pistola:

La pistola riporta il marchio «Gamo», un dato che ci permette di risalire al modello: una PT 85 Blowback, pistola ad aria compressa acquistabile a 135 euro con documento di identità e se si è in possesso di un nulla osta dalla Prefettura di residenza. Tutte informazioni che possiamo leggere nel sito Cacciaepescatognini.it.

Nel post la signora Biagini fa intendere che durante le sue passeggiate porta con se l’arma ad aria compressa, ma è legale? Leggiamo sul sito LaLeggePerTutti.it:

Per stabilire quindi se sia lecito o meno circolare con una pistola giocattolo ad aria compressa e, quindi, se per essa ci voglia il porto d’armi, è necessario verificare – dal manuale d’uso – la potenza dichiarata dal fabbricante: se superiore a 7,5 joule, ci vuole il porto d’armi e, senza di esso, chi ne viene trovato in possesso subisce un procedimento penale. Diversamente, se non si supera detto tetto, è lecito sia il porto che l’utilizzo.

Il modello in questione, come leggiamo su Armimagazine.it, non rientra nel caso:

La velocità alla bocca è nell’ordine dei 138 metri al secondo, pertanto al di sotto del limite di 7,5 Joules entro cui è permessa la libera vendita ai maggiorenni, senza necessità di altre formalità.

In una sentenza del 2015, come leggiamo in un articolo del sito Miolegale.it, considererebbe tale oggetto un’arma vera e propria con i limiti imposti da una legge del 1975:

Pertanto deve ritenersi che l’art. 4 della Legge n. 110 del 1975 sia applicabile ogniqualvolta sia ingiustificato il porto di un’arma a gas o ad aria compressa, la quale, pur sviluppando una energia cinetica inferiore a 7,5 joule, sia in grado di utilizzare il relativo munizionamento o di lanciare oggetti idonei alla offesa alla persona.

L’articolo evidenzia, infine, come questo genere di armi non si possano portate in giro cariche:

L’utilizzo delle armi ad aria compressa che erogano energia non superiore a 7,5 joule è infatti consentito in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico, esclusivamente ai maggiori di età o a minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale (art. 9 D.M. 362/2001). Il porto delle armi a “modesta capacità offensiva”, in altri termini, è escluso sia dall’art. 4 della L. n. 110/1975 che dall’art. 10 del D.L. n. 362/2001. L’art. 10 citato, infatti, consente il solo trasporto delle armi da esso contemplate, con la prescrizione che, durante il trasporto, esse debbono essere scariche ed in custodia. Il soggetto che effettua il trasporto deve, inoltre, usare la massima diligenza, il che vuol dire evitare di esibire pubblicamente l’arma o “portarla”.

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