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La ricerca della stabilità nell’era Covid: perché il lavoro flessibile non è sempre precario. Il caso Fiege

17 Ottobre 2020 - 09:13 Andrea Garantola
Il settore dell’e-commerce ha registrato un’impennata per effetto dei provvedimenti di lockdown. La crescita del mercato ha bisogno di flessibilità sostenibile. Un esempio virtuoso di contrattazione arriva dalla logistica

Il Coronavirus non ha prodotto solo effetti negativi per la salute, ma ha inciso negativamente anche sull’economia in generale con gravi ripercussioni sull’occupazione. Tuttavia, se da un lato, la pandemia ha distrutto completamente alcuni settori già in crisi, dall’altro lato ha imposto un’accelerazione nella riconversione digitale delle aziende e richiesto una rapida trasformazione del lavoro. In questa fase, ci sono stati settori merceologici che hanno avuto una forte crescita.

La crescita esponenziale del settore digital

Tra questi, l’eCommerce ha registrato un’impennata proprio per effetto dei provvedimenti di lockdown, che hanno costretto le persone ad acquistare online per l’impossibilità di recarsi nei negozi fisici. Secondo i dati riportati dall’Osservatorio B2c del Politecnico di Milano l’eCommerce registra una crescita del 26% rispetto 2019, con un fatturato pari a 22,7 miliardi di euro nel 2020. Tutti i settori interessati registrano una crescita: alimentare +56%,  arredamento +30%, abbigliamento +21%, informatica ed elettronica di consumo +18%. In un momento dove tutti gli indicatori economici hanno il segno negativo, il settore digital  cresce in controtendenza e diventa parte integrante del mercato complessivo italiano e i consumatori si stanno sempre più orientando verso questo tipo di acquisto.

La flessibilità come strumento necessario per rilanciare l’occupazione

La forte espansione di questi settori richiede necessariamente la possibilità per le aziende di utilizzare contratti di lavoro flessibili per far fronte agli incrementi di produttività che non sempre possono tradursi in una crescita stabile dell’organico aziendale. Tra le principali attività legate all’eCommerce, ad esempio c’è il settore della logistica La pandemia ha imposto al settore, più che in altri, di adattarsi rapidamente alle nuove necessità dei territori, delle filiere e dei consumatori, sperimentando nuovi modelli collaborativi e organizzativi basati su flessibilità e digitalizzazione.

Il settore è da sempre interessato dall’utilizzo massiccio della flessibilità dei contratti di lavoro per consentire di implementare velocemente soluzioni e rispondere prontamente ai cambiamenti del contesto economico e della domanda. Tale flessibilità, in passato, è sfociata in precarietà attraverso l’utilizzo di contratti irregolari,  eccessiva intermittenza, condizioni di lavoro al di sotto delle tutele previste dalla legge.  

L’attuale crisi economica e occupazionale dovuta dal diffondersi dell’epidemia rende necessario una revisione dei vincoli alla flessibilità introdotti dal legislatore negli ultimi tempi. Se da un lato gli ammortizzatori sociali di massa e il divieto di licenziamento hanno avuto l’effetto di congelare il mercato del lavoro per tutta la fase emergenziale, dall’altroper poter rilanciare l’occupazione, soprattutto nei settori in crescita, è opportuno allentare i vincoli normativi e concedere alle imprese più flessibilità, in modo tale da affrontare in maniera più efficiente ed efficace le opportunità e i flussi dell’attuale contesto di mercato.

A tal proposito, il Governo, con DL Agosto ha allentato i vincoli legali introdotti con il Decreto Dignità sino al 31 dicembre 2020, ma sarebbe necessaria un’estensione temporale di queste misure perché è l’unico modo per rilanciare l’occupazione, lasciando ai lavoratori le regole e le tutele dello Statuto dei Lavoratori. Infatti, un’eventuale (ri)conferma dei vincoli introdotti con il Decreto Dignità avrebbe l’effetto di  lasciare i lavoratori nella vera precarietà costituita, non dai rapporti a termine e di somministrazione regolare, ma dalle false collaborazione, dal proliferare delle partite iva, degli appalti illeciti ecc.

A testimonianza della necessità di permettere alle aziende l’utilizzo di contratti flessibili per le nuove assunzioni, c’è il caso dell’azienda FIEGE, leader nei servizi di logistica, che si è impegnata ad incrementare l’organico sino a mille persone entro la fine dell’anno, stabilizzando per oltre il 60% i lavoratori utilizzati dall’azienda per un periodo a tempo determinato superiore a sei mesi.

L’accordo sindacale siglato il 14 ottobre 2020

Lo scorso 14 ottobre è stato siglato un accordo sindacale tra FIEGE, azienda presente in Italia dal 1980, che gestisce le attività logistiche nel centro di Nogarole Rocca in provincia di Verona e la FILT CGIL, organizzazione sindacale del settore della logistica.

L’azienda, che aveva da poco avviato l’attività presso il centro di Nogarole Rocca, ha utilizzato per tutta la fase di avvio dell’attività contratti di lavoro flessibili e ora ha avviato un  percorso di stabilizzazione del personale che consentirà all’azienda una crescita dell’occupazione stabile del sito, tutelando anche le proprie esigenze circa la necessità di mantenere alto il livello di efficienza e produttività aziendale.

La stabilizzazione dei lavoratori flessibili

Il primo punto dell’accordo collettivo aziendale ha per oggetto la stabilizzazione dei lavoratori flessibili. In particolare, l’azienda entro il 31 dicembre 2020, si impegna a raggiungere un organico di lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non inferiore a 1.000 unità. L’azienda selezionerà almeno il 60% dei lavoratori da assumere dalla platea dei lavoratori flessibili, che abbiano svolto o che svolgeranno entro il prossimo 31 dicembre 2020 almeno 6 mesi di lavoro (anche frazionati) presso il sito produttivo, sia mediante contratto di lavoro a termine, sia mediante somministrazione di manodopera. 

Il percorso di inserimento

L’azienda, a partire dal prossimo 1 gennaio 2021, si impegna inoltre ad assumere personale operaio seguendo un percorso condiviso con il sindacato. In particolare per un periodo iniziale della durata massima complessiva di 6 mesi (12, per i lavoratori impiegati nei picchi stagionali) in regime di somministrazione di manodopera o mediante contratto di lavoro a tempo determinato ed un’eventuale successiva assunzione a tempo indeterminato (anche in apprendistato professionalizzante, con periodi formativi della durata non superiore a 12 mesi e senza applicazione del c.d. sottoinquadramento, secondo modalità e percorsi che potranno essere ulteriormente definiti di comune intesa tra le parti con separato accordo) senza applicazione del periodo di prova.

I picchi di lavoro

Per tutelare l’efficienza e la produttività aziendale, l’accordo prosegue con l’individuazione dei cd. picchi di lavoro, ove l’azienda ha necessità di incrementare l’organico per un periodo limitato di tempo a fronte dell’aumento improvviso dell’attività lavorativa. Azienda e sindacati definiscono quindi i tre periodi dell’anno con maggiore intensità lavorativa coincidenti con gli eventi del Black Friday, con il saldi invernali e con i saldi estivi.

Ciascun evento stagionale avrà una durata massima di 45 giorni, salvo Black Friday ed Natale che potranno raggiungere una durata massima di 60 giorni. L’azienda ha inoltre concordato con il sindacato la possibilità di assumere personale con contratti di lavoro flessibili in misura non superiore al 40% del personale assunto a tempo indeterminato, garantendo in tal modo l’utilizzo della flessibilità per affrontare in maniera più efficiente i picchi di lavoro e di attività.

La gestione della produttività, l’organizzazione del lavoro e la flessibilità dell’orario di lavoro

L’azienda e il sindacato potranno confrontarsi per verificare e monitorare l’attuazione dell’accordo, trovando quindi un momento di confronto per migliorare eventualmente le misure intraprese. Con riferimento all’organizzazione del lavoro, l’azienda potrà utilizzare maggiormente il lavoro supplementare e straordinario per far fronte ad eventuali picchi di lavoro.

A tal proposito hanno introdotto in via sperimentale un meccanismo flessibile dell’orario di lavoro dei dipendenti con qualifica di operaio, in virtù del quale le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto al normale orario settimanale, fino a un tetto massimo di 160 ore annue, svolte nei casi di picco dell’attività, potranno essere recuperate entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, per soddisfare fabbisogni specifici del lavoratore o fronteggiare esigenze tecniche, produttive od organizzative aziendali.

La contrattazione tra azienda e sindacato per abbattere le ideologie sul mercato del lavoro

I settori che nonostante la pandemia sono in crescita e riescono ad assumere a a tempo indeterminato anche senza incentivi o vincoli legali hanno bisogno di confrontarsi e alimentare le relazioni sindacali che possono (e devono) essere utilizzate con pragmatismo e innovazione, come nel caso qui raccontato, che ha perseguito e raggiunto l’obiettivo di convertire il lavoro flessibile in lavoro stabile, evitando che diventasse precario.

Immagine copertina di CHUTTERSNAP on Unsplash

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