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Lo stato di emergenza è stato annullato dai tribunali? Il messaggio su WhatsApp che disinforma

09 Marzo 2021 - 16:58 David Puente
Un testo anonimo, diffuso via WhatsApp, sostiene che nella Gazzetta Ufficiale sia stato pubblicato l'annullamento dello stato di emergenza, ma non è così

Riceviamo via Whatsapp, al numero +393518091911 dedicato della sezione Fact-Checking di Open per le richieste di verifica da parte degli utenti, una segnalazione riguardo un testo dove si sostiene l’annullamento dei Dpcm e dell’uso delle mascherine. Il messaggio, che riscontriamo in alcuni post Facebook, non risulta corretto e diffonde disinformazione sul tema Covid-19.

Il testo, come andremo a vedere, riporta una serie di fonti o presunte tali che non confermano in alcun modo la narrativa proposta contro l’uso delle mascherine e contro tutte le misure poste dal Governo Conte II e, di conseguenza, dell’attuale Governo Draghi.

Per chi ha fretta

  • I riferimenti a sentenze e ordinanze riportate nel testo diffuso sui social non sono corretti.
  • Nessun Tribunale ha annullato lo stato emergenziale e dichiarato incostituzionale i Dpcm.
  • Il testo diffuso online non ha alcuna valenza.

Analisi

Riportiamo di seguito il testo del messaggio che circola online:

FINALMENTE UNA SENTENZA
PUBBLICHIAMO LE SENTENZE CHE GIORNALI E TV NON DICONO PER PAURA!
GAZZETTA UFFICIALE!
In base all’ Art.414 del c. p. Leggi 155/2005 e 152/1975 e dell’ art. 85,
Non si impone l’ uso di dispositivi medici per la protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica) né all’aperto, né presso Enti o esercizi e/o luoghi pubblici.
Considerato che lo stato di emergenza è stato “ANNULLATO” retroattivamente il giorno 16 dicembre del 2020; Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020
IL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE 6° CIVILE, NELL’ORDINANZA N°45986/2020:
DICHIARA:
ILLEGITTIMI TUTTI I DPCM
a partire dal 31-01-2020,
ILLEGITTIMO LO STATO DI
EMERGENZA nel metodo e
nel merito
NULLI TUTTI GLI
ATTI da essi scaturiti!
A seguito delle udienze, concesse presso la CAMERA DEI DEPUTATI, ad Avvocati
e Medici, il Dr. Pasquale Bacco, specialista in esami autoptici, ha eseguito accurate, minuziose e corrette indagini a riguardo; si è evinto ed è emerso che:
UFFICIALMENTE,
NON SONO STATI REGISTRATI DECESSI ATTRIBUIBILI AL VIRUS SARS-COV2, CONOSCIUTO COME COVID -19.
“Ogni decesso si è verificato per complicanze relative a patologie pregresse e trattamenti sanitari impropri, aggressivi e tossici forniti con protocolli errati ed obbligati dall’Ordine dei medici, colluso con le case farmaceutiche al fine di condurre una vaccinazione di massa, meglio conosciuta come terapia genica sperimentale”.
INOLTRE:
LA SENTENZA 308/1990
CORTE COSTITUZIONALE –
Cita quanto segue:
“Non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo”
ALTRI MOTIVI DI ILLECITO, RELATIVI AI DISPOSITIVI MEDICI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (Mascherina chirurgica):
PROCURATO ALLARME
Art.658 del codice penale
TRUFFA AGGRAVATA
Art.640 del codice penale
ABUSO DI AUTORITA’ ,
Art. 608 del codice penale
VIOLENZA PRIVATA,
Art. 610del codice penale
VIOLAZIONE DELLA
COSTITUZIONE ITALIANA,
Art. 1,2,4,10,13,16,
32,41,54,78
VIOLAZIONE DELLA
CONVENZIONE DI OVIEDO,
Art. 5
VIOLAZIONE DELLA by
DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI
UMANI, Art.3
Gazzetta Ufficiale,
24 dicembre 2020

Una variante del testo viene riportata in alcune immagini sui social come cartello da esporre nei locali con il titolo «Qui è proibito entrare mascherati!»:

Partiamo da una fonte citata dal messaggio, la Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020 reperibile online nel sito istituzionale (PDF). All’interno del documento non sono presenti riferimenti all’ordinanza n.45986/2020 (di cui abbiamo parlato qui), così come non ci sono riferimenti ad altri elementi come la sentenza 308/1990 della Corte Costituzionale.

Il testo diffuso sui social riporta l’ordinanza del Tribunale civile di Roma, che seguiva un caso di sfratto per morosità, che di fatto non annulla lo stato di emergenza e i DPCM adottati definendoli incostituzionali. Lo abbiamo spiegato in un articolo precedente.

Nel testo è presente la manipolazione dei dati riguardante i decessi Covid19, portato avanti da numerosi personaggi – come Pasquale Bacco – su basi non supportate dai fatti. Lo abbiamo spiegato nei seguenti articoli:

Il testo cita la sentenza 308/1990 della Corte Costituzionale riportando la seguente presunta citazione:

Non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo.

Un tweet del 22 febbraio 2021 dove viene citata la presunta citazione della sentenza.

Risulta corretto ritenerla presunta, o meglio nulla. Infatti, tale citazione non è affatto presente nella sentenza 308/1990 della Corte (consultabile qui). Una probabile origine della citazione la troviamo nel sito Disinformazione.it, particolarmente seguito come fonte da complottisti della Covid19 e NoVax, dove viene citata erroneamente la sentenza per contestare l’obbligo vaccinale. C’è un’altra sentenza, la 307/1990 che riguarda proprio il tema dei vaccini dove viene dichiarato legittimo l’obbligo vaccinale siccome questo rispetta l’articolo 32 della Costituzione italiana:

Da ciò si desume che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacchè è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale.

Perché viene citata dai NoVax? Perché quella sentenza portò alla legge 210/92 sugli indennizzi dei trattamenti sanitari obbligatori, un elemento risarcitorio che risultava mancante nella legge 4 febbraio 1966.

Conclusioni

Il testo diffuso online non ha alcuna valenza e si rivela un chiaro esempio di disinformazione riguardo le norme e l’importanza dell’uso delle mascherine nell’attuale situazione emergenziale.

Da sapere:

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