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Decreto Covid, ecco la bozza: vaccini obbligatori anche per i farmacisti, confermato lo stop alle zone gialle fino al 30 aprile

31 Marzo 2021 - 17:41 Felice Florio
Scatta lo scudo penale per il personale che effettuerà le somministrazioni. Tutte le novità del testo che arriva in Cdm

A pochi minuti dall’inizio del Consiglio dei ministri, è iniziata a circolare la bozza del decreto Covid che il presidente Mario Draghi sottoporrà ai membri dell’esecutivo. Confermate le aspettative e le indiscrezioni della vigilia: nessuna zona gialla fino al 30 aprile. La bozza prevede infatti che si applichino, dal 7 aprile a fine mese, solo misure restrittive da zona rossa e arancione. In realtà, dal testo, risulterebbe la possibilità di deroghe in capo al Consiglio dei ministri: qualora i livelli di contagio e il progresso della campagna vaccinale lo consentissero, sarà possibile allentare le restrizioni.

Scuole, nessuna possibilità di intervento per i presidenti di Regione

Per una deroga concessa al Cdm, un’altra viene rimossa: è quella adottata da alcuni presidenti di Regione negli scorsi mesi che consentiva di adottare misure più severe di quelle previste dal decreto, in relazione all’apertura delle scuole. «Dal 7 aprile al 30 aprile è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi – fino alla prima media, e tale disposizione – non può essere derogata da provvedimenti dei presidenti delle Regioni e, delle Province autonome».

Vaccini, obbligo per gli operatori sanitari e scudo penale per chi somministra le dosi

Appare confermato l’obbligo di vaccinarsi per «gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali», si legge nella bozza del decreto Covid. Anche chi lavora in farmacia, dunque, non potrà sottrarsi alla vaccinazione, «requisito essenziale» per l’esercizio della professione. Per chi rifiutasse la dose di farmaco è previsto lo spostamento a mansioni diverse o il demansionamento con il «trattamento corrispondente alle mansioni esercitate». Se ciò non fosse possibile, scatterebbe un periodo di sospensione, durante il quale «non è dovuta retribuzione». Per i sanitari no vax, la sospensione durerà al massimo sino al 31 dicembre 2021.

D’altro canto, scatta lo scudo penale per il personale sanitario che effettuerà le vaccinazioni. Gli operatori non saranno punibili per omicidio colposo e lesioni personali colpose «verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano nazionale. La punibilità – chiarisce la bozza – è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

Ripartono i concorsi pubblici. Slittano, invece, le elezioni degli ordini professionali

Il Consiglio dei ministri sta valutando l’opzione di consentire dal prossimo 3 maggio «lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni». Si invitano gli enti che predispongono i concorsi a elaborare prove «dalle modalità semplificate» per «ridurre i tempi di reclutamento del personale». Nello specifico, è previsto che «nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale ci sia l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale». Da prediligere lo svolgimento in videoconferenza. Nella bozza, un capitolo è dedicato al concorso di magistratura: sarà un decreto ad hoc della ministra della Giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Covid, a stabilire le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso.

Slittano, invece, fino a un massimo di cinque mesi le elezioni dei consigli nazionali degli ordini professionali. «I consigli nazionali degli ordini professionali vigilati dal ministero della Giustizia che non hanno provveduto a svolgere le procedure per le elezioni dei relativi organi rappresentativi territoriali e nazionali – si legge nella bozza – possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, di un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

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