Garlasco, Nordio non si dà pace per la condanna di Stasi e vuole modificare la regola sulle impugnazioni penali: come funziona oggi

«Come è stato possibile condannare Stasi? La legge va cambiata». Lo ha detto lo scorso 13 maggio il ministro della giustizia Carlo Nordio, ancora una volta ammettendo tutti i suoi dubbi su Alberto Stasi, condannato nel 2015 per l’omicidio di Chiara Poggi dopo due assoluzioni. Il ministro riapre così uno dei dossier più dibattuti sulla giustizia italiana: la possibilità per i pubblici ministeri di appellare una sentenza di assoluzione e ottenere poi una condanna nei gradi successivi di giudizio.
Non è la prima volta che il caso Garlasco viene citato (forse meglio dire strumentalizzato) dalla politica per sollevare dubbi sul sistema giustizia. Lo aveva fatto Giorgia Meloni durante la campagna per il referendum sulla giustizia che si è votato a marzo, e ora anche Nordio torna a rievocarlo mentre è ancora aperta la nuova inchiesta della procura di Pavia su Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi. E lo fa tornando su una questione che in molti considerano una stortura del sistema: il fatto che Alberto Stasi, assolto nei primi giudizi di merito, sia stato poi definitivamente condannato. Ma quando Nordio dice che «la legge va cambiata», a quale legge si riferisce davvero? E soprattutto: perché negli ultimi vent’anni tutti i tentativi di intervenire su questo punto sono falliti oppure si sono fermati davanti alla Corte costituzionale?
Il nodo dell’appello del pm contro le assoluzioni
Il riferimento del Guardasigilli è all’attuale sistema delle impugnazioni penali. Oggi, se un imputato viene assolto in primo grado, il pubblico ministero può fare appello. E il giudice di secondo grado può ribaltare quella decisione e arrivare a una condanna. È quello che accadde ad Alberto Stasi. Dopo le assoluzioni iniziali, la Cassazione dispose un nuovo processo d’appello, nel quale vennero rivalutate alcune prove e si arrivò alla condanna definitiva. Per il centrodestra, da anni, questo meccanismo mette in crisi il principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”: se un giudice ha assolto, sostiene questa impostazione, lo Stato non dovrebbe poter tornare a chiedere la condanna senza elementi radicalmente nuovi. Una battaglia storica che Silvio Berlusconi aveva trasformato in una delle sue bandiere garantiste e che oggi Nordio rilancia quasi negli stessi termini.
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La legge Pecorella: il primo tentativo bocciato dalla Consulta
Ma di interventi sul tema in passato ce ne sono stati e nella maggior parte dei casi non sono andati a buon fine. Il primo risale al 2006, con la cosiddetta legge Pecorella, dal nome dell’allora deputato di Forza Italia Gaetano Pecorella. La riforma prevedeva sostanzialmente l’inappellabilità delle assoluzioni: se l’imputato veniva assolto in primo grado, il pubblico ministero non poteva chiedere un nuovo giudizio di merito in appello. Restava soltanto il ricorso in Cassazione, limitato però ai vizi di legittimità. Era il modello che ancora oggi una parte del centrodestra considera ideale.
Ma la norma durò pochissimo. Nel 2007 la Corte costituzionale la dichiarò illegittima perché il divieto quasi assoluto imposto ai pm rompeva l’equilibrio tra accusa e difesa e violava il principio di parità delle parti nel processo. Non venne bocciata l’idea di limitare l’appello del pubblico ministero in sé, ma il modo troppo radicale con cui era stata costruita quella riforma. Secondo la Consulta, infatti, uno dei nodi della riforma era il fatto che fosse troppo «generalizzata», cioè «non riferita a talune categorie di reati, ma estesa indistintamente a tutti i processi», sia che si tratti di «illeciti bagatellari», si che «si discuta dei delitti più severamente puniti e di maggiore allarme sociale, che coinvolgono valori di primario rilievo costituzionale».
La riforma Orlando: più garanzie nei ribaltamenti delle sentenze
Nel 2017 intervenne la riforma Orlando, voluta dall’allora ministro della Giustizia Andrea Orlando nel governo Gentiloni. Quella riforma non eliminò l’appello del pm contro le assoluzioni. Cercò invece di rendere più rigoroso il percorso che può portare a ribaltare una sentenza assolutoria. La riforma ha stabilito che, in caso di “doppia conforme di assoluzione“, il Pubblico ministero non può più ricorrere in Cassazione per contestare la valutazione dei fatti, ma solo per violazioni di legge. In caso di “doppia conforme di condanna”, invece, l’imputato conserva intatto il diritto di ricorrere in Cassazione nei limiti previsti dal codice. La ratio della misura era sfoltire il carico di lavoro della Suprema Corte, evitando che ci fosse un “terzo grado di giudizio” sui fatti. La riforma Orlando, quindi, non impediva il ribaltamento delle assoluzioni, ma cercava di alzare il livello delle garanzie richieste per arrivare a una condanna in appello.
La riforma Cartabia: stretta sulle impugnazioni ma nessun divieto per i pm
Anche con la riforma Cartabia del 2022 si toccò il tema delle impugnazioni. Cartabia introdusse l’inappellabilità da parte del pm per le sentenze di assoluzione relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Si stabilì che il pm non può appellare le sentenze di assoluzione per i reati previsti dall’art. 550 c.p.p., cioè i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica puniti con reclusione fino a 4 anni. Rimase invece salva l’appellabilità per i reati più gravi. Anche in questo caso l’obiettivo era quello di aumentare l’efficienza del secondo grado di giudizio.
La riforma Nordio: una modifica limitata già finita davanti alla Consulta
Infine è arrivata la riforma Nordio, entrata in vigore ad agosto 2024, che ha ulteriormente modificato il codice. Ma anche qui il governo Meloni non ha realizzato davvero quella svolta che oggi il ministro sembra evocare parlando di Stasi. La riforma ha previsto il divieto per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento per i reati a citazione diretta. Sulla carta, si tratterebbe di reati “minori”, ma l’elenco, dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia, si è significativamente ampliato, vedendo ormai al suo interno delitti tutt’altro che secondari, tra cui falsa testimonianza, evasione aggravata, lesioni personali stradali gravi, truffa aggravata, furto aggravato e frodi assicurative. E così anche questa norma è già arrivata davanti alla Corte costituzionale, che dovrà pronunciarsi per stabilire se il nuovo equilibrio disegnato dal governo rispetta o meno i principi costituzionali.

