Coronavirus. L’audio Whatsapp della presunta avvocatessa e i “rimedi difensivi” per chi viene fermato dalla Polizia

Nell’audio si spiega come evitare di sporcare il casellario giudiziario, ma qualcosa non quadra e manca qualcosa

Circola un audio Whatsapp dove una donna, che si presenta come “Simona Veneri” dello Studio di Maurizio Sorrentino di Brescia, spiega come evitare di trovarsi il casellario giudiziale “segnato” nel caso venisse violato il divieto di circolare (senza giustificato motivo) previsto dal decreto Conte per l’emergenza Coronavirus.

Una delle segnalazioni con l’audio giunte al numero Whastapp 3518091911

L’audio, che in mancanza di conferme potrebbe non essere stato registrato dall’avvocatessa bresciana, presenta alcuni punti dubbiosi che non coincidono del con le spiegazioni fornite da altri avvocati in merito ai guai in cui si potrebbero cacciare i cittadini nel caso di violassero il provvedimento.

La reazione della camera penale di Brescia all’audio Whatsapp

A seguito della diffusione dell’audio la camera penale di Brescia, attraverso la propria pagina Facebook, diffonde il seguente comunicato:

COMUNICATO DEL DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE DI BRESCIA
Nel corso della giornata odierna sono giunte alla nostra attenzione numerose segnalazioni riguardanti un messaggio vocale, che una nostra iscritta avrebbe registrato e diffuso, con il quale vengono illustrati profili giuridici, iter processuali e rimedi difensivi connessi alla violazione dell’art 650 c.p..
Il suindicato vocale ha ormai raggiunto moltissime persone, ottenendo una diffusione su scala nazionale.
Riteniamo che il contenuto di quel messaggio vada fermamente stigmatizzato.
In un momento difficile come quello che tutti stiamo affrontando l’avvocato deve avere chiara la sua funzione sociale.
Non è tollerabile propagare messaggi che possano ingenerare confusione tra la popolazione, già estremamente provata in questo momento di grande sacrificio sociale e che possono concretizzare una violazione dei principi deontologici che ispirano la nostra professione.
Auspicando che la nostra collega possa fornire i dovuti chiarimenti agli organi innanzi ai quali sarà eventualmente chiamata a rispondere, unici autorizzati ad emettere un giudizio, riteniamo opportuno inviare la presente al Collegio dei Probiviri della Camera Penale della Lombardia Orientale per le valutazioni di competenza.
Il direttivo

Insomma, se l’audio è stato veramente registrato dall’avvocatessa bresciana – lo stesso comunicato non da per certo che sia suo – è probabile che rischi di dover rispondere dell’audio diffuso tramite Whatsapp. Analiziamolo.

Il contenuto dell’audio

Ecco la trascrizione della parte di interesse dell’audio:

L’articolo 650 prevede l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Di fronte a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che vieta la circolazione, il circolare corrisponde a inosservanza del provvedimento dell’autorità. Questa è una contravvenzione, da non confondere con la violazione base del Codice della strada, cioè il divieto di sosta piuttosto che l’eccesso di velocità. È una contravvenzione nel senso tecnico, cioè è un reato al pari di tutti gli altri, vuol dire che da quel momento scatta un procedimento penale a carico della persona che viene fermata.

Verrà, di solito, irrogata una cosiddetta ammenda. Non fatevi ingannare dal fatto che ammenda corrisponda a multa. L’ammenda è una pena prevista dal nostro Codice penale al pari della reclusione e dell’arresto, non va assolutamente pagata. È fondamentale! L’ammenda che viene data per violazione del 650 Codice penale non va assolutamente pagata perché il pagamento di quell’ammenda corrisponde all’esecuzione della pena e quindi va sul casellario giudiziale. Tradotto: da quel momento il soggetto non sarà più incensurato, con le conseguenze anche, poi, dal punto di vista della vita successiva lavorativa, concessioni, autorizzazioni, appalti. Il soggetto dovrà nel caso produrre, se richiesto, il certificato del casellario giudiziale sul quale ci sarà scritto che lui non ha rispettato un provvedimento di una pubblica autorità. Non ci sarà scritto che era per il Covid-19, ci sarà solo scritto che lui è una persona già condannata definitiva per non aver rispettato l’ordine di una pubblica autorità.

Che bisogna fare?

Nulla, in realtà. Bisogna contattare immediatamente il proprio avvocato di fiducia, o l’avvocato d’ufficio ai recapiti che le forze dell’ordine ovviamente daranno. A quel punto bisognerà aspettare semplicemente la notifica che arriverà nei prossimi mesi del cosiddetto decreto penale di condanna. Arriverà quindi una notifica in busta verde o in consegna diretta, quindi in notifica diretta da parte delle forze dell’ordine territorialmente competente, di un atto che si chiama decreto penale di condanna e che proviene dalla Procura e dal Tribunale di Brescia. Quel decreto penale di condanna li da un termine di quindici giorni per opporlo e per trasformare quell’ammenda, attraverso un sistema che si chiama oblazione, in una somma da pagare che a quel punto permetterà l’estinzione del reato.

Dobbiamo tenere conto di alcune cose, partendo dal testo dell’articolo 650 del Codice penale passando per i due termini usati nell’audio, ammenda e oblazione, per poi spiegare i diversi scenari.

Art. 650 Codice penale

Ecco il testo dell’articolo:

Art. 650 Codice penale

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.

Ammenda

Consultando l’articolo 650 del codice penale sul sito Brocardi.it, la parola ammenda rimanda alla seguente definizione:

Pena pecuniaria prevista ex art. 26 per le contravvenzioni e consistente nel pagamento allo Stato di una somma compresa non inferiore a due euro nè superiore a 1.032 euro, da determinare tenendo conto delle condizioni economiche del reo (art. 133 bis-133 ter).

Oblazione

Si tratta di un rito alternativo al giudizio penale che prevede il pagamento di una somma di denaro che estingue il reato contravvenzionale. Su Altalex.com viene definita «depenalizzazione negoziata». Questa può essere prevista nel caso della violazione dell’articolo 650 del Codice penale, ma potrebbe non bastare e lo spiegheremo successivamente.

Le conseguenze in caso di violazione

Sul sito Diritto.it leggiamo una guida in merito alla procedura del caso:

Va chiarito come per i reati contravvenzionali non è previsto l’arresto in flagranza quale misura pre-cautelare per cui una volta accertata la violazione, gli ufficiali di PG procederanno ad una segnalazione alle autorità procedenti ed inizieranno le indagini; una volta concluse le indagini il Pubblico Ministero procedente eserciterà l’azione penale con l’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p. a seguito del quale si instaurerà il processo in senso stretto.

Secondo Diritto.it non risulta che dobbiate subito pagare un’ammenda, dunque non si comprende come l’invito nell’audio a «non pagare subito» sia fattibile dato che a decidere le sorti – arresto o ammenda – della persona segnalata dalle forze dell’ordine debba essere un giudice.

In caso di presunta violazione che bisogna fare?

Diritto.it spiega la possibilità di avvalersi dell’articolo 168 bis c.p. che non viene spiegato nell’audio:

Una soluzione alternativa potrebbe essere quella della scelta della cosiddetta sospensione del procedimento con messa alla prova.

Tale istituto, regolato ai sensi dell’art. 168 bis c.p. stabilisce che per i reati per cui la legge prevede una pena pecuniaria o comunque una pena non superiore nel massimo ad anni 5, è possibile tramite un’attività di volontariato, estinguere le conseguenze del reato.

Altre vie possibili sono quelle del patteggiamento, ma senza dilungarci oltre dobbiamo considerare altri reati che potrebbero essere contestati.

Altri reati? Falsa autocertificazione

Tralasciando per il momento quel «se il fatto non costituisce un più grave reato» presente nell’articolo 650 del Codice penale, come la resistenza a un pubblico ufficiale, a far scattare il tutto è la mancanza di giustificazione posta nell’autocertificazione che viene mostrato al pubblico ufficiale. Questo fatto può portare ad un’altra violazione di reato, come è successo a Capri e a Catania in questi giorni. Ecco un caso riportato da Catania Today:

In giro con falsa autocertificazione per lavoro: denunciato „carabinieri di Palagonia hanno denunciato un 37enne di Gela, in provincia di Caltanissetta, già gravato dalla misura cautelare dell’affidamento in prova ai servizi sociali, poiché ritenuto responsabile di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, nonché di aver reso attestazioni mendaci in autocertificazione.

Risulta chiaro che l’autocertificazione non è uno scherzo, le motivazioni devono essere valide e provate. In caso di falsa autocertificazione dobbiamo considerare anche un altro reato previsto dall’articolo 483 del Codice penale:

Art. 483 Codice penale

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Oppure l’articolo 495 del Codice penale:

art. 495 Codice penale

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Tale situazione renderebbe vano tutto il discorso dell’audio anche in un secondo caso.

Altri reati? La diffusione di una malattia infettiva

Per chi viola la quarantena è previsto un altro reato presente nel testo unico delle leggi sanitarie all’articolo 260:

Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000.

A differenza dell’articolo 650 del Codice penale è previsto sia l’arresto che l’ammenda, rendendo vano di fatto la possibilità di procedere con l’oblazione.

Altri reati? Lo scenario peggiore

Consideriamo lo scenario peggiore. Se la persona fermata risultasse positivo al nuovo coronavirus e questo, violando le disposizioni del decreto Conte, infetta a sua volta altre persone può essere accusato di diffondere un’epidemia. Partiamo dall’articolo 438 del Codice penale:

Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo

Pur considerando che per essere accusati di tale reato bisogna scatenare un’epidemia, e dunque contagiare un numero consistente di persone, nel caso più «fortunato» si potrebbe parlare di reato di epidemia colposa previsto dall’articolo 452 del Codice penale che cita l’articolo 438:

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;

2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;

3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

Il parere degli esperti:

Leggi anche: